Un decreto ministeriale del 30 gennaio 2025, n. 18 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27-02- 2025, n. 48) stabilisce le modalità operative, fissando il 31 marzo prossimo come data ultima per adeguare le nuove polizze.
Le polizze già esistenti dovranno essere adeguate al primo rinnovo o pagamento utile.
L’obbligo copre beni immobili e strumentali impiegati a vario titolo, escludendo veicoli già assicurati, e mira a proteggere le imprese da danni causati da sismi, alluvioni, frane e inondazioni. Le aziende devono stipulare contratti assicurativi che coprano i danni diretti causati da questi eventi. Il decreto prevede un periodo transitorio per permettere alle compagnie assicurative di adeguarsi.
Le imprese che non assicurano gli immobili produttivi rischiano (articolo 1, comma 102, della legge 213/2023) la perdita di contributi, sovvenzioni o sostegni finanziari pubblici (anche, ma non solo, quelli concessi in occasione di eventi catastrofali).
Quali rischi catastrofali coprono le nuove polizze e quali obblighi legali implicano per le imprese – Le nuove polizze assicurative devono coprire i danni ai beni immobili e strumentali delle imprese causati direttamente da calamità naturali ed eventi catastrofali come sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Gli obblighi legali per le imprese, derivanti dalla legge n. 213/2023, prevedono che le imprese iscritte nel relativo Registro (con sede legale in Italia o all’estero, ma con stabile organizzazione in Italia) stipulino entro il 31 marzo contratti assicurativi per la copertura dei danni causati da tali eventi. Il decreto ministeriale attuativo (Dm 30 gennaio 2025, n. 18, di MEF e MIMIT) ha previsto un regime transitorio che riduce a 30 giorni dalla pubblicazione del decreto il termine entro cui le compagnie devono adeguare i loro prodotti di nuova emissione alle prescrizioni regolamentari.
Soggetti obbligati ed esclusi dall’obbligo assicurativo – L’obbligo assicurativo si applica alle imprese iscritte nel relativo Registro, con sede legale in Italia o all’estero, ma con stabile organizzazione in Italia. Queste imprese devono stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai loro beni immobili e strumentali causati direttamente da calamità naturali ed eventi catastrofali. Sono esclusi i settori agricoli e i beni immobili con abusi edilizi o privi delle autorizzazioni necessarie.
Quali eventi catastrofali copre l’assicurazione obbligatoria – L’assicurazione obbligatoria copre i danni ai beni immobili e strumentali delle imprese causati direttamente da calamità naturali ed eventi catastrofali come sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
Qual è la scadenza per adeguare le polizze – La scadenza per adeguare le polizze dipende dalla loro natura. Per le nuove polizze, le compagnie assicurative dovevano adeguare i loro prodotti alle prescrizioni regolamenta rientro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto in commento. Formalmente, il Dm entra in vigore il 14 marzo, ma già da ora le imprese hanno tutti gli elementi per dotarsi di una polizza conforme. Per le polizze già in essere al momento dell’entrata in vigore dell’obbligo, l’adeguamento deve avvenire a partire dal primo rinnovo o pagamento utile delle stesse. Ciò significa che, alla prima scadenza annuale, un contratto vigente potrà rinnovarsi solo a condizioni allineate al Dm. L’adeguamento può avvenire anche prima del rinnovo, al primo pagamento utile, riferito a ogni quietanza che attesti il pagamento del premio. In ogni caso, le imprese devono stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni causati da eventi catastrofali entro il 31 marzo.
Come si adegueranno le polizze esistenti alle nuove normative sull’assicurazione contro i rischi catastrofali
L’adeguamento delle polizze esistenti alle nuove normative sull’assicurazione contro i rischi catastrofali avverrà in diversi modi:
- rinnovo o pagamento utile: l’articolo 11, comma 2, del Dm in commento prevede che l’adeguamento delle polizze già in essere avvenga “a partire dal primo rinnovo o pagamento utile delle stesse”. Ciò significa che, alla prima scadenza annuale (o del periodo di copertura) di un contratto vigente, il rinnovo sarà possibile solo a condizioni allineate al Dm;
- sostituzione o integrazione: se la polizza non rispetta lo schema di legge, sarà necessario sostituirla o stipulare appendici Tuttavia, potrebbe non essere semplice creare un programma di copertura integrato adeguato, e il cliente dovrà confermare che il mantenimento di coperture diverse e ulteriori rispetto alle garanzie obbligatorie integrate risponda ancora alle sue esigenze;
- pagamento utile: l’adeguamento potrà avvenire anche prima del rinnovo, al “primo pagamento utile”, riferito a ogni quietanza che attesti il pagamento del premio, anche in caso di frazionamenti infra-annuali, evitando la sospensione della garanzia secondo l’articolo 1901 del Codice Civile;
- soluzioni facoltative: considerando l’ambito relativamente ristretto di copertura obbligatoria, sono consigliabili soluzioni facoltative per fornire una garanzia più ampia, ad esempio per eventi non coperti o per la protezione dal rischio di interruzione dell’attività.
Quali beni devono essere assicurati
I contratti assicurativi obbligatori devono coprire i danni ai beni immobili e strumentali delle imprese. Più precisamente, devono essere assicurate le immobilizzazioni “a qualsiasi titolo impiegate”. Questo include non solo le imprese proprietarie di terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali, ma anche quelle che li detengono ad altro titolo, come leasing, locazione o comodato. Le immobilizzazioni materiali da assicurare sono quelle di cui alla lettera B-II, n. 1, 2, 3, dell’articolo 2424 del Codice Civile. Sembra che l’obbligo non si estenda ai veicoli a qualsiasi titolo detenuti dall’impresa produttiva.