Entro il 31 gennaio 2025 andrà effettuata la stampa o la conservazione dei registri contabili relativi al 2023.
Infatti, secondo il comma 4-ter dell’articolo 7 del DL n. 357/1994 qualunque registro contabile tenuto con sistemi meccanografici deve essere trascritto su supporti cartacei entro 3 mesi dal termine di presentazione delle relative dichiarazioni annuali. Nel caso in cui non sia ancora decorso tale termine, i registri sono considerati regolari anche in assenza della trascrizione, a condizione che, durante ispezioni e controlli, risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.
Tuttavia, in deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, il comma 4-quater, come modificato dall’articolo 1 comma 2 bis del Dl Semplificazioni n.73/2022, stabilisce che la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto sono, in ogni caso, considerate regolari in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.
Quindi, con la modifica apportata dal DL Semplificazioni, oltre alla tenuta, viene consentita anche la conservazione telematica dei registri contabili con sistemi elettronici su qualsiasi supporto, anche in difetto di conservazione sostitutiva digitale, effettuata ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale.
Precedentemente alla modifica, l’Agenzia delle Entrate si era espressa con la risposta all’istanza di interpello n.236/2021 e con la Risoluzione n. 16/2022, precisando che tenuta e conservazione dei documenti restano concetti ed adempimenti distinti, seppure posti in continuità, e che se i documenti fiscalmente rilevanti sono tenuti in formato elettronico:
ai fini della loro regolarità, non hanno obbligo di essere stampati sino al terzo mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salva apposita richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica; entro tale momento vanno posti in conservazione nel rispetto del DM 17 giugno 2014, laddove il contribuente voglia mantenerli in formato elettronico, o stampati in caso contrario.
Le modifiche apportate dal DL Semplificazioni n. 73/2022 determinano, di fatto, il superamento dell’interpretazione restrittiva dell’Agenzia delle Entrate. Infatti, in base al disposto normativo è sufficiente tenere aggiornati i libri e le scritture contabili su supporto informatico e stamparli soltanto all’atto di eventuali richieste in sede di controllo. Tuttavia, sarebbe opportuno un chiarimento esplicito da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Imposta di bollo –
L’obbligo di assolvimento dell’imposta di bollo alle scritture contabili è disciplinato dal D.P.R. n.642/1972 ai sensi del quale l’assolvimento dell’imposta è dovuto in relazione alla tenuta del libro giornale e del libro degli inventari, dei libri sociali obbligatori nonché in via residuale per ogni altro libro o registro prescritto da leggi speciali.
Le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sono diversamente disciplinate a seconda che la contabilità sia tenuta in modalità cartacea o informatizzata. Se la contabilità è tenuta in modalità informatizzata, occorre far riferimento al DM 17 giugno 2014 secondo cui l’imposta è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse (articolo 6comma 3). In tale ipotesi, l’articolo 6 comma 1 del D.M. 17 giugno 2014 prevede che l’imposta sia assolta in un’unica soluzione e in via esclusivamente telematica, mediante modello F24 online. Ai sensi del comma 2 del citato articolo 6 “il pagamento dell’imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio”.
Il versamento dell’imposta di bollo così determinata avviene tramite delega di pagamento modello F24 con l’indicazione del codice tributo 2501 denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del Decreto 17 giugno 2014”.