Il 21 maggio 2022 sarà l’ultimo giorno per poter presentare il MUD alla Camera di Commercio competente per territorio, ovvero quella della Provincia in cui ha sede l’insediamento.
Il MUD da utilizzare per le dichiarazioni 2022 con riferimento all’anno precedente è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento:
- Comunicazione Rifiuti
- Comunicazione Veicoli Fuori Uso
- Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio.
- Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
- Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione
- Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
Anche quest’anno la trasmissione del MUD dovrà essere eseguita esclusivamente per via telematica; i produttori iniziali che, nel proprio insediamento, hanno prodotto non più di sette tipologie di rifiuti, e per ogni rifiuto, hanno utilizzato non più di tre trasportatori e tre destinatari sono tenuti ad inviare un file via posta elettronica certificata.
Sono tenute alla presentazione del MUD tutte le Aziende che hanno prodotto nell’anno 2021 rifiuti speciali pericolosi (es. lampade ai vapori di mercurio tipo neon, accumulatori al piombo, monitor ecc.), con l’eccezione costituita dagli imprenditori agricoli e dai soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01 (barbieri e parrucchieri), 96.02.02 (saloni di bellezza) e 96.09.02 (tatuaggio e piercing).
I soggetti che svolgono attività di solo trasporto e gli intermediari senza detenzione devono invece presentare il MUD alla Camera di Commercio della Provincia nel cui territorio ha la Sede Legale l’impresa cui la dichiarazione si riferisce.
Restano immutati rispetto al 2021 i soggetti obbligati alla presentazione del MUD (di cui all’art. 189 co. 3 del D.Lgs. 152/2006) ossia:
- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti (trasportatori);
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti (impianti);
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi (tranne gli esonerati in precedenza indicati);
- Imprese ed enti che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi.
Sono state invece apportate alcune novità riguardo alle informazioni da trasmettere, e in particolare:
- tra i soggetti obbligati alla presentazione della Comunicazione Rifiuti Urbani sono stati inseriti i soggetti che, per effetto dell’art. 198 comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006 (in seguito alle riforme introdotte dal D.L.gs. 116/2020), si occupano della raccolta di rifiuti urbani conto terzi presso le utenze non domestiche (art. 183, comma 1, lettera b ter), punto 2), che dovranno compilare alcune parti della Comunicazione, in particolare il modulo “RT-non Pub” (rifiuti raccolti al di fuori del servizio urbano di raccolta) allegato alla scheda RU.
- nuova scheda “Riciclaggio” da compilarsi da parte di tutti i soggetti che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e/o riciclaggio finale sui rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio o su rifiuti derivanti da pretrattamenti di rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio anche di provenienza non urbana, che producono materie prime seconde, end of waste, prodotti e materiali dall’attività di recupero.