Dal 1° ottobre 2024 parte il nuovo obbligo della patente per i cantieri edili. In attesa della piattaforma va inviata una PEC con autocertificazione valida fino al 1° novembre.

L’articolo 19 interviene sull’articolo 27 del TU sicurezza (81/2008) e introduce l’obbligo per imprese e lavoratori autonomi, a far data dal 1° ottobre 2024 ai fini dell’accesso ai cantieri edili del possesso di una patente rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Essa rappresenta un vero e proprio titolo abilitante, senza il quale le imprese e i lavoratori autonomi non potranno svolgere attività nei cantieri in oggetto.

 

Soggetti interessati

Ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”. I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri. Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.).

 

Esclusioni dall’Obbligo di Ottenere la Patente

 Esistono alcune categorie esentate dall’obbligo di conseguire la patente a crediti:

  1. Coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale: aziende o lavoratori che non eseguono materialmente lavori in cantiere, ma si limitano a fornire beni o servizi di natura intellettuale
  2. Imprese in possesso della certificazione SOA di classe pari o superiore alla III, come previsto dall’art. 100, comma 4, del D.lgs. 36/2023. Tali imprese sono già qualificate per eseguire appalti pubblici e non sono tenute all’ottenimento della patente.
  3. Imprese e lavoratori autonomi stabiliti in altri Stati membri dell’UE o in Paesi non UE, che possiedono un documento equivalente rilasciato dall’autorità competente del loro Paese, purché riconosciuto secondo la legge italiana.

 

Requisiti per Ottenere la Patente

AI fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

  1. a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
  2. b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008; 
  3. c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità; 
  4. d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente; 
  5. e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente; 
  6. f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente. 

 

Modalità operative e tempistiche

 La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE. Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione.

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).

Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, pertanto, eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono presidiate da sanzione penale ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R.

In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente è comunque possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.

L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it

Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

A partire dal 1° novembre non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

 

Sospensione e Revoca della Patente

 Il Decreto prevede che la patente possa essere sospesa per un periodo massimo di 12 mesi nel caso di gravi violazioni delle norme di sicurezza, quali infortuni mortali o incidenti che comportino una inabilità permanente dei lavoratori. La revoca definitiva potrà essere applicata qualora venga accertata la falsità delle dichiarazioni fornite per il rilascio della patente. Decorsi 12 mesi dalla revoca, sarà possibile richiedere una nuova patente.

 

Sistema di Crediti

 Alla patente verrà attribuito un punteggio iniziale di 30 crediti, che potrà essere incrementato fino a un massimo di 100 crediti attraverso attività formative, investimenti in sicurezza e altre misure preventive. Il sistema di punteggio è pensato per incentivare le imprese e i lavoratori autonomi a migliorare costantemente i loro standard di sicurezza.

 

Attribuzione dei crediti ulteriori:

La richiesta di attribuzione di ulteriori crediti sulla patente sarà possibile solo ad esito delle integrazioni della piattaforma informatica, di cui si darà notizia sul sito internet di questo Ispettorato, unitamente alle modalità operative da seguire. Per i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei relativi requisiti, i crediti ulteriori saranno attribuiti con decorrenza “retroattiva”, stante l’espressa previsione contenuta all’art. 5, comma 5, del D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 (“i crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione della domanda (…) se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito”). Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori saranno invece attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente.