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29.10.2024 Concordato preventivo: Il prossimo 31 ottobre la scadenza

Introdotto dagli articoli 6 e seguenti del d.lgs. n. 13 del 2024, attuativo della legge delega per la riforma fiscale, il Concordato consente per due anni di pagare le tasse sulla base di una proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate, coerente con i dati contenuti nelle banche dati a disposizione dell’Amministrazione finanziaria e i redditi dichiarati dal contribuente.

Il Concordato Preventivo Biennale si rivolge ai soggetti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) e a coloro che hanno aderito al regime forfettario (per il primo anno di applicazione del CPB, ovvero per il solo periodo d’imposta 2024, la proposta per i soggetti forfettari è valida per un solo anno. A regime, ovvero dal 2025, il Concordato è valido per due anni anche per i forfettari).

I soggetti che aderiscono alla proposta di CPB accedono a specifici benefici premiali (compresi quelli relativi all’imposta sul valore aggiunto) e, salvo che ricorrano le cause di decadenza previste dalla legge, sono esclusi dagli accertamenti tributari. In particolare, se il contribuente accetta la proposta, i maggiori redditi effettivamente conseguiti durante il biennio 2024 e 2025 non verranno considerati ai fini del calcolo delle imposte. Inoltre, sulla parte di reddito concordato eccedente il reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente (il 2023), verrà applicata un’imposta sostitutiva che:

  • per i soggetti ISA -> varia dal 10% al 15%, in base al punteggio ottenuto;
  • per i forfettari -> 10% o 3% per forfettari start up.

Invece, nel caso in cui non accetti la proposta o decada dal CPB, il contribuente verrà inserito in liste selettive e potrà essere soggetto a controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. Resta inteso che, qualora il contribuente abbia correttamente adempiuto agli obblighi tributari, non vi sarà nessuna ulteriore conseguenza in termini di accertamenti fiscali.

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30.09.2024 Patente sicurezza cantieri: regole e modalità domanda

Dal 1° ottobre 2024 parte il nuovo obbligo della patente per i cantieri edili. In attesa della piattaforma va inviata una PEC con autocertificazione valida fino al 1° novembre.

L’articolo 19 interviene sull’articolo 27 del TU sicurezza (81/2008) e introduce l’obbligo per imprese e lavoratori autonomi, a far data dal 1° ottobre 2024 ai fini dell’accesso ai cantieri edili del possesso di una patente rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Essa rappresenta un vero e proprio titolo abilitante, senza il quale le imprese e i lavoratori autonomi non potranno svolgere attività nei cantieri in oggetto.

 

Soggetti interessati

Ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”. I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri. Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.).

 

Esclusioni dall’Obbligo di Ottenere la Patente

 Esistono alcune categorie esentate dall’obbligo di conseguire la patente a crediti:

  1. Coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale: aziende o lavoratori che non eseguono materialmente lavori in cantiere, ma si limitano a fornire beni o servizi di natura intellettuale
  2. Imprese in possesso della certificazione SOA di classe pari o superiore alla III, come previsto dall’art. 100, comma 4, del D.lgs. 36/2023. Tali imprese sono già qualificate per eseguire appalti pubblici e non sono tenute all’ottenimento della patente.
  3. Imprese e lavoratori autonomi stabiliti in altri Stati membri dell’UE o in Paesi non UE, che possiedono un documento equivalente rilasciato dall’autorità competente del loro Paese, purché riconosciuto secondo la legge italiana.

 

Requisiti per Ottenere la Patente

AI fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

  1. a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
  2. b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008; 
  3. c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità; 
  4. d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente; 
  5. e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente; 
  6. f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente. 

 

Modalità operative e tempistiche

 La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE. Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione.

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).

Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, pertanto, eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono presidiate da sanzione penale ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R.

In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente è comunque possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.

L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it

Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

A partire dal 1° novembre non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

 

Sospensione e Revoca della Patente

 Il Decreto prevede che la patente possa essere sospesa per un periodo massimo di 12 mesi nel caso di gravi violazioni delle norme di sicurezza, quali infortuni mortali o incidenti che comportino una inabilità permanente dei lavoratori. La revoca definitiva potrà essere applicata qualora venga accertata la falsità delle dichiarazioni fornite per il rilascio della patente. Decorsi 12 mesi dalla revoca, sarà possibile richiedere una nuova patente.

 

Sistema di Crediti

 Alla patente verrà attribuito un punteggio iniziale di 30 crediti, che potrà essere incrementato fino a un massimo di 100 crediti attraverso attività formative, investimenti in sicurezza e altre misure preventive. Il sistema di punteggio è pensato per incentivare le imprese e i lavoratori autonomi a migliorare costantemente i loro standard di sicurezza.

 

Attribuzione dei crediti ulteriori:

La richiesta di attribuzione di ulteriori crediti sulla patente sarà possibile solo ad esito delle integrazioni della piattaforma informatica, di cui si darà notizia sul sito internet di questo Ispettorato, unitamente alle modalità operative da seguire. Per i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei relativi requisiti, i crediti ulteriori saranno attribuiti con decorrenza “retroattiva”, stante l’espressa previsione contenuta all’art. 5, comma 5, del D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 (“i crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione della domanda (…) se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito”). Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori saranno invece attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente.

 

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09.09.2024 Sistema Tessera Sanitaria 1° semestre 2024

Entro il 30 settembre 2024 i soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata 2025, dovranno provvedere alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie sostenute dai contribuenti nel 1° semestre 2024.

Con il Decreto Ministeriale dell’8 febbraio 2024 è stata definita la semestralità per gli invii delle spese sanitarie ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata.

Al fine di recepire le istanze delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, degli operatori e degli intermediari, con una modifica apportata dall’art.12 del Dlgs in materia di Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, di attuazione della Riforma fiscale (Legge n. 111 del 09.08.2023) è stato disposto che i soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dal 1° gennaio 2024 dovranno provvedere alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale.

Il decreto dispone che, per le spese sanitarie sostenute a partire dal 1° gennaio 2024, la trasmissione dei relativi dati è effettuata con cadenza semestrale, secondo le seguenti scadenze:

  • entro il 30 settembre di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nel primo semestre del medesimo anno;
  • entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2025, per le spese sanitarie sostenute nel secondo semestre dell’anno precedente.

La trasmissione delle spese veterinarie, è effettuata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le medesime spese veterinarie sono state sostenute (per le spese relative al 2024, il termine slitta al 17 marzo 2025 in quanto il 16 cade di domenica)

Viene di fatto eliminato l’obbligo di invio entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, pertanto i termini di invio per il 2024 sono:

  • entro il 30 settembre 2024 invio dei dati relativi al primo semestre 2024 (gennaio – giugno),
  • entro il 31 gennaio 2025 invio dei dati relativi al secondo semestre 2024 (luglio – dicembre).

In caso di errata trasmissione dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie, la trasmissione dei dati corretti va effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza.

Calendario scadenze 2024 invio spese sanitarie al Sistema TS 

 

Trasmissione spese sostenute nel 2024 Scadenza
Invio dei dati di spesa sanitaria da parte dei soggetti tenuti
(1° semestre 2024: data pagamento dal 01/01/2024 al 30/06/2024)
30 settembre 2024
(DM 8/2/2024)

 

Invio dei dati di spesa sanitaria da parte dei soggetti tenuti
(2° semestre 2024: data pagamento dal 01/07/2024 al 31/12/2024)
31 gennaio 2025
(DM 8/2/2024)
 

Disponibilità della funzione on line sul sito www.sistemats.it per l’Opposizione da parte del cittadino all’utilizzo dei dati di spesa sanitaria

dal 9 febbraio all’8 marzo 2025
Invio dei dati di spesa veterinaria da parte dei soggetti tenuti (in inserimento)  

17 marzo 2025
(il 16 marzo è una domenica)

 

Per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si deve fare riferimento alla data di pagamento dell’importo di cui al documento fiscale, seguendo così la logica di cassa, di conseguenza avremo che:

  • per una fattura emessa il 29 giugno 2024 e pagata nel mese di luglio 2024, i dati relativi dovranno essere inviati entro il 31 gennaio 2025 (termine di invio dei dati del secondo semestre);
  • per una fattura emessa il 29 gennaio 2024 e pagata contestualmente alla sua emissione, i dati relativi dovranno essere inviati entro il 30 settembre 2024 (termine di invio dei dati del primo semestre).

 

 

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11.07.2024 Congedo parentale 2024 all’80%: novità nelle domande

La legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) ha innalzato l’importo dell’indennità di congedo parentale fruibile per madri o padri per un secondo mese, sul totale dei 6 previsti entro il 6° anno di vita del bambino. In particolare si prevede l’aumento dell’indennità (ordinariamente fissata al 30% della retribuzione imponibile)

  • all’80% per due mesi nel 2024 e 
  • all’80% per un mese e al 60% per un altro mese, a regime, a partire dal 2025.

La novità è applicabile ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità – di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del D.lgs.. 151/2001 – successivamente al 31 dicembre 2023.

Durata dei congedi parentali 

Attualmente   sulla durata del congedo parentale la normativa prevede che per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro per periodi che non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, (salvo il caso in cui il padre fruisca dell’astensione per almeno tre mesi, per cui si aggiunge un mese ulteriore)

Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

  • a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità obbligatorio per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
  • b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette
  • c) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto, l’affidamento esclusivo del figlio. In quest’ultimo caso, l’altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato.

Indennizzo Congedi parentali 2024

Nell’ambito dei limiti di durata citati spettano i seguenti indennizzi

  • – alla madre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibile all’altro genitore;
  • – al padre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
  • – a entrambi i genitori, in alternativa un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, fruibile anche in modalità ripartita tra i genitori, nei limiti individuali del singolo genitore e nel limite di coppia di 9 mesi indennizzabili.
  • – sono indennizzabili anche il decimo e l’undicesimo mese nel caso in cui il reddito personale del richiedente il congedo sia inferiore a 2,5 volte la pensione minima.

In caso di parto plurimo, il diritto al congedo parentale spetta, nei predetti limiti,  per ogni figlio.

Indennità secondo mese all’80% dal 2024: istruzioni operative

Si ricorda che il mese con indennità aumentata può essere utilizzato alternativamente dai due genitori o esclusivamente da uno di essi, anche in modalità spezzata (giorni o ore).

Successivamente vengono riepilogate le varie percentuali dell’indennità che i datori di lavoro sono tenuti a erogare per i congedi parentali fruibili entro i sei anni di vita del bambino, ovvero l’80% per il primo mese e per il secondo (solo se utilizzato nel 2024), o il 60% per il secondo mese utilizzato dal 2025 e il 30% per i successivi sette mesi (che possono arrivare a nove per i redditi inferiori a una certa soglia), fornendo anche diversi esempi pratici

Si segnala in particolare che il diritto al secondo mese di congedo con indennità maggiorata al 80%/60% :

  • è garantito per i bambini nati a partire dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dall’effettivo uso del congedo di maternità o paternità.
  • mentre per i nati nel 2023, spetta solo ai lavoratori che concludano il congedo obbligatorio  dopo il 31 dicembre 2023.
  • In caso contrario è applicabile un solo mese con indennità all80% come da normativa previgente

 

 

 

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31.05.2024 Videosorveglianza in azienda, tra privacy e diritti del lavoratore

Negli ultimi anni si è registrato un crescendo di installazioni di sistemi di videosorveglianza per rispondere ad un’impennata della domanda di sicurezza, soprattutto nei luoghi di lavoro

Le nuove tecnologie possono, potenzialmente, attuare un incisivo controllo a distanza sull’attività lavorativa, ma anche sulla vita privata del lavoratore, divenendo, in certi casi, strumenti invasivi che vanno a comprimere la privacy del soggetto filmato.

I principi generali a tutela della privacy dei dipendenti

La prima cosa da chiedersi quando si affronti il tema della protezione dei dati personali, in qualsiasi contesto, è chi sia il titolare del trattamento: ebbene, nel caso in esame quest’ultimo è il soggetto pubblico o privato che determina mini e modalità del trattamento dei dati personali mediante videosorveglianza.

Su questo soggetto si innesta il principio di responsabilizzazione (o “accountability”), introdotto dal GDPR del 2016, ai sensi del quale il titolare del trattamento è responsabile delle scelte e delle azioni messe in campo (art. 5.2 GDPR), e deve darne conto a tutti i soggetti ai quali appartengono i dati trattati (gli interessati), nonché in determinati casi al Garante per la protezione dei dati personali e all’autorità giudiziaria.

Una particolarità della materia risiede nella necessità della doppia informativa. Si tratta di un’informativa minima (il cartello “Area videosorvegliata” da collocare prima del raggio di azione della videocamera ed in una posizione chiaramente visibile) che esisteva già prima del GDPR e traeva la sua legittimità dall’art. 13 comma 3 del vecchio Codice Privacy, ed un’informativa invece completa, che deve essere resa conformemente a quanto disposto proprio dal GDPR.

Quest’ultima deve contenere una pluralità di informazioni essenziali: i dati di contatto del titolare del trattamento, quelli del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), se presente, le finalità del trattamento, la base giuridica che generalmente risiede nell’interesse legittimo del titolare ex art. 6, comma 1, lett. f) del GDPR, i destinatari del trattamento, l’eventuale trasferimento degli stessi all’estero, i diritti dell’interessato ex artt. 15, 16, 17, 18 e 21, ed infine le finalità del trattamento. Per quanto riguarda quest’ultime il punto 2 del provvedimento 2010 del Garante privacy individua alcune finalità del trattamento che possono essere utilizzate dai titolari: protezione e incolumità degli individui, protezione della proprietà, rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge, acquisizione di prove. Certo è che le finalità del trattamento debbano essere determinate, esplicite e legittime.

Videosorveglianza in azienda: cosa dice la legge

Quando si parla di installazione di sistemi di videosorveglianza nelle aziende, oltre alle regole in materia di tutela della privacy previste dal GDPR e analizzate nel paragrafo precedente, trovano applicazione le regole dettate a tutela del lavoratore. Ecco, quindi, che la materia impone di affiancare il GDPR all’altra normativa di riferimento, ossia lo Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970).

L’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori pone il divieto generale del controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. La norma, tuttavia, considera anche la necessità dell’imprenditore di installare impianti audiovisivi per altri fini espressamente indicati: esigenze organizzative e produttive, sicurezza sul lavoro, tutela del patrimonio aziendale. Si pensi, come esempi esemplificativi, ad ipotesi quali garantire tutela del patrimonio aziendale di fronte a danneggiamenti, o esigenze produttive quando vi sono macchinari che necessitano di un monitoraggio costante.

Il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali unitarie (RSU) o aziendali (RSA) devono sottoscrivere un accordo collettivo contenente la regolamentazione del funzionamento e dell’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza. Qualora invece l’accordo non venga raggiunto, o nel caso in cui in azienda non siano presenti la rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o aziendale (RSA), il datore di lavoro deve rivolgersi all’Ispettorato del Lavoro territoriale per chiedere ed ottenere un’autorizzazione all’installazione del’’impianto, depositando un’istanza ampiamente motivata.
Non è quindi sufficiente che i dipendenti siano semplicemente a conoscenza del’’installazione dell’impianto grazie ad un comunicato o ad un cartello informativo, tant’è che l’accordo o l’autorizzazione sono necessari anche qualora l’impianto entri in funzione nelle fasce orarie in cui l’azienda è vuota, e per altro verso, è irrilevante che l’impianto installato non sia funzionante.

La violazione di suddette prescrizioni è disciplinata e penalmente sanzionata dal combinato disposto degli artt. 4 e 38 della legge n. 300 del 1970.

 

 

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08.04.2024 Rimborso accise gasolio 1°trimestre 2024: istanze fino al 30 aprile

Dal 1° al 30 aprile 2024 è possibile presentare la dichiarazione, da parte delle imprese di autotrasporto, necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall’art. 24-ter del D.lgs. n.504/95, relativamente ai consumi di carburante effettuati nel primo trimestre 2024 (periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2024).

Per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2024, il beneficio in oggetto spetta per:

  • l’attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:
    • persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
    • persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
    • imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
  • l’attività di trasporto di persone svolta da:
    • enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di
      attuazione;
    • imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285;
    • imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997;
    • imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
  • l’attività di trasporto di persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

Rimborso accise gasolio autotrazione 1° trimestre 2024: presenta la dichiarazione

Sul sito Internet di questa Agenzia, all’indirizzo www.adm.gov.it (“Accise – Prodotti energetici – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2024 – Software gasolio autotrazione 1° trimestre 2024”) è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al primo trimestre 2024.

Come precisato con la Circolare n. 125/D, del 20.06.2000, sono competenti alla ricezione delle dichiarazioni:

  • per le imprese nazionali: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell’impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative;
  • per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa.
    Al fine di facilitare l’individuazione dell’Ufficio delle Dogane territorialmente competente alla ricezione della dichiarazione si rinvia all’elenco pubblicato al seguente link: “Uffici Dogane”.
  • per le imprese comunitarie di trasporto non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, ciascun esercente comunitario identifica l’Ufficio delle dogane cui spedire la dichiarazione di rimborso in base allo Stato Membro di appartenenza, secondo la tabella allegata (v. nota n.34315/RU del 28.01.2020).

Rimborso accise gasolio autotrazione 1° trimestre 2024: fruizione del credito

Per la fruizione del rimborso dell’importo sopra indicato, i soggetti interessati dovranno indicare nella dichiarazione presentata all’Ufficio delle dogane se intendono utilizzarlo:

  • mediante compensazione (utilizzando il CODICE TRIBUTO 6740, per il cui utilizzo si rinvia a quanto comunicato con la nota RU-57015 del 14.05.2015). Tali crediti potranno, quindi, essere compensati anche ove l’importo complessivo annuo dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di € 250.000,
  • o richiedere la restituzione in denaro, secondo le modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n.277. Per l’accreditamento su conto corrente in altro Stato dell’U.M.E. è richiesta l’indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number).

Termini di utilizzo credito maturato nel precedente trimestre

Relativamente ai crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre dell’anno 2023, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2025.

 

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07.03.2024 Pronto il Modello definitivo 730/2024: ecco le principali novità

L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del 28 febbraio 2024 n. 68478 ha pubblicato i modelli di Dichiarazione 730/2024 con relative istruzioni, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2024 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale.

Il 730 ordinario deve essere presentato entro il 30 settembre al Caf o al professionista abilitato o al sostituto d’imposta, nel caso di presentazione al sostituto d’imposta il contribuente deve consegnare il modello 730 ordinario già compilato.

Come indicato nelle istruzioni di compilazione, ecco le principali novità del modello di quest’anno:

  • Ampliamento della platea 730: Ora è possibile utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcune tipologie di redditi precedentemente esclusi. Queste includono:
    • Dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni effettuata ai sensi di specifiche disposizioni legislative.
    • Determinati redditi di capitale di fonte estera assoggettati a imposta sostitutiva.
    • Adempimenti relativi agli investimenti all’estero e alle attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale e determinare in relazione ad essi le imposte sostitutive dovute (IVAFE, IVIE e Imposta cripto-attività).
  • Quadro RU aggiuntivo per gli agricoltori sotto soglia: Gli imprenditori agricoli c.d. sotto soglia, esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA che hanno fruito nel corso del 2023 di alcuni specifici crediti d’imposta relativi alle attività agricole da utilizzare esclusivamente in compensazione, possono presentare il quadro RU insieme al frontespizio del modello REDDITI PF come quadro aggiuntivo al modello 730.
  • Detrazioni per familiari a carico: Per l’intero anno d’imposta 2023, le detrazioni per i figli a carico spettano solo per i figli con 21 anni o più, modificando quindi le precedenti disposizioni relative ai figli minorenni e le maggiorazioni per i disabili che sono state sostituite dall’assegno unico.
  • Tassazione agevolata delle mance: Nel settore turistico-alberghiero, le mance destinate ai lavoratori dai clienti sono qualificate come redditi da lavoro dipendente e possono essere assoggettate a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5%.
  • Riduzione dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività: L’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato è ridotta dal 10% al 5%.
  • Modifiche alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa: La detrazione spetta per un importo massimo di 571 euro ai lavoratori che nell’anno 2022 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro.
  • Riforma del lavoro sportivo: Dal 1° luglio 2023 è entrata in vigore la riforma che prevede una detassazione per un importo massimo di 15.000 euro delle retribuzioni degli sportivi professionisti under 23 e per i compensi degli sportivi dilettanti.
  • Detrazione Super bonus e bonus mobili: Modifiche alla detrazione per le spese sostenute nel 2022 e 2023, inclusa la modifica al limite di spesa massimo per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
  • Detrazione IVA per acquisto abitazione: Introduzione di una detrazione del 50% dell’IVA pagata nel 2023 per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B.
  • Crediti d’imposta per mediazioni e negoziazione e arbitrato: Introduzione di crediti d’imposta commisurati all’indennità corrisposta o al compenso pagato in caso di successo della negoziazione o conclusione dell’arbitrato.
  • Proroga esenzione IRPEF per redditi dominicali e agrari: Prorogata l’esenzione ai fini IRPEF per i redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.
  • Credito d’imposta per monopattini elettrici e mobilità elettrica: Specificazione che il credito d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche, o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, e servizi di mobilità elettrica condivisa o sostenibile non è più fruibile oltre l’anno d’imposta 2022.

 

 

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12.02.2024 Esonero contributivo 2024 per le lavoratrici madri

La Legge di Bilancio 2024 prevede la riduzione del 100% dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare su base mensile.

In dettaglio i prerequisiti delle lavoratrici madri per accedere all’esonero:

  • avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato (instaurato o instaurando nel periodo di vigenza dell’esonero) nei settori pubblico o privato, compreso il settore agricolo, con la sola esclusione dei rapporti di lavoro domestico;
  • essere madri di tre o più figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 18 anni nel periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026;
  • avere tutti i figli a carico.

L’esonero è strutturalmente alternativo a quello sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore.

L’esonero è previsto per un periodo di tre anni, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 e costituisce un vantaggio significativo per le lavoratrici madri:

  • riduce il costo del lavoro;
  • aumenta il loro stipendio netto;
  • favorisce la conciliazione tra vita lavorativa e familiare.

In via sperimentale, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l’esonero è stato esteso anche alle madri di due figli, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

La Circolare INPS n. 27 del 31/01/2024 esemplifica alcune casistiche relative alla legittima spettanza e all’applicazione delle misure previste.

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30.09.2023 Comunicazione TITOLARE EFFETTIVO, si avvicina la scadenza

Pubblicato in GU n. 236 del 29 settembre il Decreto MIMIT 29 settembre  rende definitivamente operativo il Registro dei titolari effettivi ed entro l’11 dicembre occorre provvedere alla comunicazione dei dati.

Titolare effettivo: come fare la prima comunicazione?

La comunicazione del titolare effettivo rivolta all’ufficio del registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente è effettuata con invio telematico mediante il modello della Comunicazione Unica e lo specifico modulo digitale TE, approvato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con Decreto 12 aprile 2023 (v. art. 3 comma 5 del Decreto n 55/2022).
La comunicazione della titolarità effettiva non può essere inviata contestualmente ad altre istanze o denunce da presentare all’ufficio del registro delle imprese (unica eccezione, ai sensi dell’art.3, c.3 del Decreto, è rappresentata dalla comunicazione periodica annuale di “conferma”: le imprese dotate di personalità giuridica possono infatti inviarla all’ufficio del registro delle imprese contestualmente al deposito del bilancio d’esercizio).
L’avvio operativo del registro avviene mediante una fase di “primo popolamento”.

I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva dovranno infatti essere comunicati dai soggetti obbligati già costituiti al 9 ottobre 2023 entro l’11 dicembre 2023.
Viceversa, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private costituite dopo tale data “…provvedono alla comunicazione di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla iscrizione nei rispettivi registri. I trust e istituti giuridici affini la cui costituzione sia successiva alla stessa data, provvedono alla comunicazione di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla loro costituzione”

Titolare effettivo: chi è, come si comunicano i dati

Ricordando che, secondo la normativa antiriciclaggioper Titolare Effettivo si intende la persona fisica che possiede o controlla un’entità giuridica ovvero ne risulta beneficiaria.

Per comunicare i dati del Titolare Effettivo è possibile utilizzare:

  • il nuovo applicativo DIRE, 
  • oppure le altre soluzioni di mercato, aggiornate con la modulistica ministeriale per la compilazione e l’invio delle istanze. 

E quindi occorre:

  • aver sottoscritto un contratto per l’utilizzo del servizio Telemaco, 
  • disporre di un dispositivo di Firma Digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), per ricevere le comunicazioni da parte della Camera di Commercio.

Comunicazione dati Titolare effettivo: soggetti obbligati

Il primo popolamento del registro dei titolari effettivi avviene mediante le comunicazioni della titolarità effettiva cui sono tenute:

  • i) le imprese persone giuridiche già costituite (cioè ‘già iscritte’ nel registro delle imprese) al 9 ottobre 2023
    ii) le persone giuridiche private già costituite (cioè già iscritte nell’apposito registro) al 9 ottobre 2023;
    iii) i trust e gli istituti giuridici affini già costituiti al 9 ottobre 2023

La scadenza da rispettare è il sessantesimo giorno successivo alla data indicata ossia l’adempimento deve quindi essere effettuato entro il giorno 11 dicembre 2023.

Regola differente per i soggetti neocostituiti dopo il 9 ottobre.

In questo caso le scadenze da rispettare sono:

  • a) per le spa, srl, sapa, società consortili per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata e società cooperative neocostituite la comunicazione della titolarità effettiva deve essere trasmessa all’ufficio del registro delle imprese entro 30 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese;
  • b) per le persone giuridiche private neocostituite la comunicazione della titolarità effettiva deve essere trasmessa all’ufficio del registro delle imprese entro 30 giorni dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche private;
  • c) per i trust e gli istituti giuridici affini (mandati fiduciari) neocostituiti la comunicazione deve essere trasmessa entro trenta giorni dalla costituzione.

Ai sensi del DL n 55/2023 gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, ove in vita, oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private comunicano all’ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi dell’articolo 22, commi 3 e 4, del decreto antiriciclaggio, per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma del registro delle imprese.
Il fiduciario di trust o di istituti giuridici affini comunica all’ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi
dell’articolo 22, comma 5, del decreto antiriciclaggio per la loro iscrizione e conservazione nella sezione speciale del
registro delle imprese.

La pratica di comunicazione della titolarità effettiva, firmata digitalmente dall’obbligato, deve essere trasmessa:

  • da un soggetto abilitato all’invio telematico, che potrà essere l’obbligato stesso,
  • oppure un intermediario abilitato.

Comunicazione dati Titolare effettivo: le sanzioni per omissioni

L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita sul piano amministrativo con la sanzione pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. 

La Camera di commercio territorialmente competente provvede all’accertamento e alla contestazione della violazione dell’obbligo e all’irrogazione della relativa sanzione amministrativa.

 

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31.07.2023 Riforma dello sport: le novità del decreto correttivo bis per la gestione dei rapporti di lavoro

Il decreto correttivo bis è stato approvato il 26 luglio, in via definitiva, dal Consiglio dei Ministri. Le novità, in merito alla gestione del rapporto di lavoro, riguardano, in particolare, la figura del lavoratore sportivo, i direttori di gara, i lavoratori della pubblica amministrazione, la disciplina delle CO.CO.CO. sportive, nonché le tempistiche di adempimento degli obblighi di comunicazione e tenuta del LUL e il regime fiscale dei volontari.

Nello specifico come si applicano le nuove regole?

Il 1° luglio 2023 è entrata in vigore la riforma organica del lavoro sportivo frutto di un processo articolato iniziato nel 2019 con la legge delega n. 86/2019, proseguito con il D.Lgs. n. 36/2021 (Riordino e riforma delle disposizioni in materia di entri sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo) e conclusosi, ma non del tutto come vedremo in seguito, con il primo decreto correttivo D.Lgs. n. 163/2022 (Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 36/2021).

Le novità, per quanto riguarda la gestione del rapporto di lavoro, riguardano in particolare la figura del lavoratore sportivo, i lavoratori pubblici, la disciplina delle co.co.co. sportive, le tempistiche di adempimento degli obblighi di comunicazione e tenuta del LUL e il regime fiscale dei volontari.

Ecco le principali modifiche.

Lavoratore sportivo

Viene ridefinita e integrata la figura del lavoratore sportivo ai sensi dell’art. 25.

In particolare, la norma ora prevede che è lavoratore sportivo:

l’atleta,

– l’allenatore,

– l’istruttore,

– il direttore tecnico,

– il direttore sportivo,

– il preparatore atletico,

– il direttore di gara,

che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo.

Rientra nella definizione di lavoratore sportivo anche ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Importante novità per quanto riguarda le tipologie contrattuali utilizzabili: il correttivo prevede che ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi, secondo il regime ordinario, di prestatori di lavoro occasionale.

Il correttivo bis, inoltre, precisa che non rientrano nella definizione di lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Il correttivo bis modifica anche la disciplina applicabile ai lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione.

In particolare, viene previsto che i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono prestare a propria attività nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline sportive associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a:

– in qualità di volontari;

– fuori dall’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio;

– previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza.

Qualora l’attività svolta sia come volontari, gli stessi hanno diritto al solo rimborso delle spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente e tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Viene, inoltre, previsto che qualora l’attività dei lavoratori dipendenti pubblici rientri nell’ambito del lavoro sportivo e preveda il versamento di un corrispettivo, l’attività potrà essere svolta solo previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Viene introdotto un meccanismo di silenzio-assenso: qualora decorso il termine di 30 giorni non intervenga l’autorizzazione o il rigetto, l’autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata.

Qualora accordata l’autorizzazione, il lavoratore pubblico “sportivo” ha diritto al trattamento contributivo e fiscale agevolato previsto per il collaboratore coordinato e continuativo sportivo dilettante.

Viene anche prevista la possibilità, in qualità di volontari o di lavoratori sportivi, di percepire premi e borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive. In tal caso, il premio o borsa di studio beneficerà del particolare regime fiscale previsto ovvero:

– non assoggettamento a contribuzione;

– non concorrenza alla formazione del reddito;

– applicazione di una ritenuta del 20% a titolo di imposta, al momento dell’erogazione.

Collaborazioni coordinate e continuative sportive.

Modifiche sostanziali riguardano anche la collaborazione coordinata e continuativa del lavoratore sportivo che secondo l’intenzione del legislatore rappresenta la forma “comune” e presunta con cui andare a regolamentare il rapporto di lavoro nell’ambito del dilettantismo.

Viene, infatti, innalzato l’iniziale limite di orario settimanale che passa dalle originarie 18 a 24 ore su base settimanale escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive fermo restando che le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.

Importanti modifiche per quanto riguarda l’aspetto assicurativo: viene infatti previsto che ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’art. 51 della legge n. 289/2002, e nei relativi provvedimenti attuativi.

Tempistiche di iscrizione nel LUL e comunicazioni obbligatorie co.co.co sportivi

Il correttivo bis modifica anche l’adempimento dell’obbligo di tenuta del LUL per le co.co.co sportive.

In particolare, viene previsto che l’iscrizione nel LUL può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro la fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

Viene, inoltre, previsto che in sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023.

Cambiano anche le tempistiche per l’invio delle comunicazioni obbligatorie per l’individuazione del rapporto di lavoro sportivo da effettuare al RAS.

Il termine di scadenza infatti viene posticipato entro il 30 giorno del mese successivo all’inizio del rapporto.

Rimborsi spese per i volontari

La norma correttiva interviene anche nella disciplina dei rimborsi spese riconosciuti ai volontari ovvero a quei soggetti che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali per le attività istituzionali, compreso lo svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché’ della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

Viene, infatti, previsto che per le loro attività potranno essere rimborsate:

– le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

– rimborsate le spese anche a fronte di autocertificazione, purché le stesse non superino l’importo di 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Viene, infine, precisato che non sono considerate prestazioni sportive di volontariato le attività fornite a titolo gratuito dai componenti degli organi di amministrazione di associazioni e società sportive dilettantistiche.

 

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