A decorrere dal 2021 l’Agenzia delle entrate ha introdotto un controllo automatico sui file xml delle fatture elettronica, per verificare la presenza dell’imposta di bollo virtuale in base al codice IVA presente in fattura.
Secondo quanto previsto dal Provvedimento, per le fatture elettroniche inviate tramite SdI, l’Agenzia delle entrate predispone due distinti elenchi, contenenti gli elementi identificativi, rispettivamente:
- ELENCO A: elenco non modificabile contenente le fatture elettroniche emesse che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo
- ELENCO B: elenco modificabile contenente le fatture elettroniche, emesse e inviate tramite SdI che non riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali emerge tale obbligo, sulla base dei criteri soggettivi e oggettivi descritti nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
Entrambi gli elenchi sono resi disponibili al cedente/prestatore, o al suo intermediario delegato, mediante un apposito servizio web all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi nel sito internet dell’Agenzia delle entrate, entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare.
Il cedente/prestatore, o l’intermediario delegato, qualora ritenga che, in relazione ad una o più fatture riportate dall’Agenzia nell’Elenco B, non risultino realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, procede all’indicazione di tale informazione spuntando gli estremi delle singole fatture all’interno dell’Elenco B. Ovviamente, in questo caso, sarà necessario fornire le relative motivazioni in sede di eventuale verifica da parte dell’Agenzia.
Il cedente/prestatore, o l’intermediario delegato, può inoltre integrare l’Elenco B con gli estremi identificativi delle fatture elettroniche per le quali, anche se non individuate dall’Agenzia, risulta dovuta l’imposta.
Si faccia attenzione al fatto che in assenza di variazioni da parte del cedente/prestatore, o dell’intermediario delegato, si intendono confermati gli elenchi proposti dall’Agenzia.
Quali sono le scadenze da ricordare per i pagamenti dell’anno 2021?
Disposizione Elenchi A e B | Scadenza per modifica Elenco B | Visualizzazione importo dovuto | Scadenza versamento imposta di bollo | |
I Trimestre | 15 aprile | 30 aprile | 15 maggio | 31 maggio (*) |
II Trimestre | 15 luglio | 10 settembre | 20 settembre | 30 settembre (**) |
III Trimestre | 15 ottobre | 31 ottobre | 15 novembre | 30 novembre |
IV Trimestre | 15 gennaio 22 | 31 gennaio 22 | 15 febbraio 22 | 28 febbraio 22 |
*) Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera i 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.
(**) Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera i 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.