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29.01.2025 Registri contabili 2023: stampa o conservazione

Entro il 31 gennaio 2025 andrà effettuata la stampa o la conservazione dei registri contabili relativi al 2023.

Infatti, secondo il comma 4-ter dell’articolo 7 del DL n. 357/1994 qualunque registro contabile tenuto con sistemi meccanografici deve essere trascritto su supporti cartacei entro 3 mesi dal termine di presentazione delle relative dichiarazioni annuali. Nel caso in cui non sia ancora decorso tale termine, i registri sono considerati regolari anche in assenza della trascrizione, a condizione che, durante ispezioni e controlli, risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.

Tuttavia, in deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, il comma 4-quater, come modificato dall’articolo 1 comma 2 bis del Dl Semplificazioni n.73/2022, stabilisce che la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto sono, in ogni caso, considerate regolari in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.

Quindi, con la modifica apportata dal DL Semplificazioni, oltre alla tenuta, viene consentita anche la conservazione telematica dei registri contabili con sistemi elettronici su qualsiasi supporto, anche in difetto di conservazione sostitutiva digitale, effettuata ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale.

Precedentemente alla modifica, l’Agenzia delle Entrate si era espressa con la risposta all’istanza di interpello n.236/2021 e con la Risoluzione n. 16/2022, precisando che tenuta e conservazione dei documenti restano concetti ed adempimenti distinti, seppure posti in continuità, e che se i documenti fiscalmente rilevanti sono tenuti in formato elettronico:

ai fini della loro regolarità, non hanno obbligo di essere stampati sino al terzo mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salva apposita richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica; entro tale momento vanno posti in conservazione nel rispetto del DM 17 giugno 2014, laddove il contribuente voglia mantenerli in formato elettronico, o stampati in caso contrario.

Le modifiche apportate dal DL Semplificazioni n. 73/2022 determinano, di fatto, il superamento dell’interpretazione restrittiva dell’Agenzia delle Entrate. Infatti, in base al disposto normativo è sufficiente tenere aggiornati i libri e le scritture contabili su supporto informatico e stamparli soltanto all’atto di eventuali richieste in sede di controllo. Tuttavia, sarebbe opportuno un chiarimento esplicito da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Imposta di bollo

L’obbligo di assolvimento dell’imposta di bollo alle scritture contabili è disciplinato dal D.P.R. n.642/1972 ai sensi del quale l’assolvimento dell’imposta è dovuto in relazione alla tenuta del libro giornale e del libro degli inventari, dei libri sociali obbligatori nonché in via residuale per ogni altro libro o registro prescritto da leggi speciali.

Le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sono diversamente disciplinate a seconda che la contabilità sia tenuta in modalità cartacea o informatizzata. Se la contabilità è tenuta in modalità informatizzata, occorre far riferimento al DM 17 giugno 2014 secondo cui l’imposta è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse (articolo 6comma 3). In tale ipotesi, l’articolo 6 comma 1 del D.M. 17 giugno 2014 prevede che l’imposta sia assolta in un’unica soluzione e in via esclusivamente telematica, mediante modello F24 online. Ai sensi del comma 2 del citato articolo 6 “il pagamento dell’imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio”.

Il versamento dell’imposta di bollo così determinata avviene tramite delega di pagamento modello F24 con l’indicazione del codice tributo 2501 denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del Decreto 17 giugno 2014”.

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13.01.2025 La Finanziaria 2025

È stata pubblicata sulla G.U. la Finanziaria 2025. Il testo definitivo, oltre a confermare, tra l’altro, le seguenti previsioni già contenute nel ddl:

  • introduzione rivalutazione terreni e partecipazioni “a regime”;
  • obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta / rappresentanza;
  • proroga al 2025 / 2026 / 2027 della maxi deduzione nuovi dipendenti;
  • introduzione di una specifica agevolazione a favore dei neo assunti che si trasferiscono per motivi di lavoro;

prevede una serie di ulteriori novità, tra le quali:

  • l’assegnazione / cessione agevolata beni d’impresa;
  • l’estromissione immobile imprenditore individuale;
  • l’aumento per il 2025 a € 35.000 del limite di reddito di lavoro dipendente per accedere / uscire dal regime forfetario;
  • la riduzione al 50% dei contributi previdenziali a favore degli artigiani / commercianti che si iscrivono nel 2025 per la prima volta all’IVS;
  • l’introduzione del bonus elettrodomestici;
  • l’obbligo di disporre di una PEC da parte degli amministratori di società.

È stata pubblicata sul S.O. n. 43/L alla G.U. 31.12.2024, n. 305, la Legge n. 207/2024, Finanziaria 2025, contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2025.

Rispetto al testo originario del ddl, nella versione definitiva della citata Legge le novità fiscali, di seguito esaminate, sono contenute nell’art. 1, composto da 908 commi.

 

NUOVA IRPEF 2025 – comma da 2 a 11 e 13

L’approvazione definitiva della Finanziaria 2025 ha confermato la “stabilizzazione a regime” delle soglie di reddito con le relative aliquote IRPEF nonchè delle detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente e assimilato previste per il 2024.

È inoltre confermata l’introduzione:

− dei nuovi limiti alla detrazione delle spese sostenute dai contribuenti con reddito complessivo superiore a € 75.000, di importo variabile in base al reddito e alla composizione del nucleo familiare (presenza o meno di figli a carico);

− delle nuove limitazioni alla detrazione per i figli a carico;

− di una somma integrativa, pari ad una percentuale del reddito di lavoro dipendente, per i soggetti con reddito complessivo non superiore a € 20.000;

− di una “ulteriore detrazione” per i titolari di reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo superiore a € 20.000 ma non a € 40.000.

Si segnala infine che in sede di approvazione è stato disposto l’innalzamento:

− da € 800 a € 1.000 dell’ammontare massimo delle spese di istruzione detraibili;

− da € 1.000 a € 1.100 della detrazione forfetaria per il mantenimento dei cani guida dei non vedenti.

 

REDDITO LAVORO DIPENDENTE E REGIME FORFETARIO – comma 12

L’art. 1, comma 57, lett. d-ter), Legge n. 190/2014, Finanziaria 2015 prevede che non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilati di cui agli artt. 49 e 50, TUIR, superiori a € 30.000.

In sede di approvazione, per il solo 2025 il limite di cui alla citata lett. d-ter) è stato elevato a € 35.000.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 11.2.2020, n. 7/E, in occasione della reintroduzione da parte della Finanziaria 2020 della predetta causa ostativa, il nuovo limite (€ 35.000) va verificato nel 2024 e pertanto, i soggetti che nel 2024 hanno conseguito un reddito di lavoro dipendente:

  • non superiore a € 35.000, potranno applicare / continuare ad applicare il regime forfetario nel 2025;
  • superiore a € 35.000, non potranno applicare / continuare ad applicare il regime forfetario nel 2025.

 

WEB TAX – commi 21 e 22

In sede di approvazione, con la modifica dell’art. 1, comma 36, Legge n. 145/2018, sono stati ridefiniti i soggetti passivi della c.d. “web tax” modificando quanto contenuto nel ddl che disponeva l’abolizione delle soglie di ricavi (ricavi complessivi almeno pari a € 750 milioni e ricavi da servizi digitali realizzati in Italia almeno pari a € 5,5 milioni), prevedendo che la stessa è applicabile agli esercenti attività d’impresa che realizzano in Italia ricavi derivanti dai seguenti servizi digitali:

  • veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
  • messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche per facilitare la fornitura diretta di beni / servizi;
  • trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale;

e che singolarmente / a livello di gruppo, nell’anno precedente, realizzano un ammontare di ricavi non inferiore a € 750 milioni.

Con la modifica del comma 42 del citato art. 1 è altresì previsto che i predetti soggetti versano:

  • entro il 30.11, un acconto pari al 30% dell’imposta dovuta per l’anno precedente (3% dell’ammontare dei ricavi tassabili realizzati nell’anno);
  • entro il 16.5 dell’anno successivo, il saldo dell’imposta dovuta.

Le predette modifiche sono state trasfuse nel D.Lgs. n. 174/2024 (Testo unico dei tributi erariali minori).

 

ALIQUOTA IMPOSTA SOSTITUTIVA PLUSVALENZE / REDDITI DIVERSI – comma 23

In sede di approvazione, con una norma di interpretazione autentica, è chiarito che l’imposta sostitutiva sui redditi cui all’art. 67, comma 1, lett. da c) a c-sexies), TUIR, ossia:

  • plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate (lett. c);
  • plusvalenze, diverse dalle precedenti realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale / patrimonio di società di cui all’art. 5 (società semplici, snc, sas), escluse le associazioni e dei soggetti di cui all’art. 73 (società di capitali), nonchè di diritti / titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (lett. c-bis);
  • plusvalenze, diverse dalle precedenti realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi / conti correnti, di metalli preziosi, allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d’investimento collettivo (lett. c-ter);
  • redditi, diversi dai precedenti, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto / l’obbligo di cedere / acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere / effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria (c-quater);
  • plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso / cessione a titolo oneroso, permuta /detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a € 2.000 nel periodo d’imposta (lett. c-sexies);

in base all’art. 5, D.Lgs. n. 461/97 sono soggetti all’ex art. 5, D.Lgs. n. 461/97 è pari al 26% (l’imposta sostitutiva è stata aumentata nella predetta misura dall’art. 3, DL n. 66/2014).imposta sostitutiva pari al 12,50%.

 

IMPOSTA SOSTITUTIVA CRIPTO – ATTIVITÀ – commi da 24 a 29

In sede di approvazione è disposto l’aumentodal26% al 33% dell’imposta sostitutiva applicabile alle plusvalenze / altri proventi di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-sexies), TUIR realizzate dall’1.1.2026 mediante rimborso / cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività.

Inoltre, con la modifica della citata lett. c-sexies) e dell’art. 68, comma 9-bis, TUIR:

  • è stata eliminata la soglia di esenzione di € 2.000 sotto la quale le plusvalenze / altri proventi realizzati dall’1.1.2025 mediante rimborso / cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, non sono soggette all’imposta sostitutiva (26% per il 2025 / 33% dal 2026);
  • la riportabilità negli anni successivi (non oltre il quarto) dell’eccedenza di minusvalenze rispetto alle plusvalenze è “estesa” all’intero ammontare della stessa (in precedenza riguardava gli importi superiori a € 2.000).

L’eccedenza può essere integralmente dedotta dalle plusvalenze realizzate nei predetti periodi.

In sede di approvazione è altresì disposto che per la determinazione delle citate plusvalenze / minusvalenze, per ciascuna cripto-attività posseduta all’1.1.2025 può essere assunto, in luogo del costo / valore di acquisto, il valore normale ex art. 9, TUIR alla stessa data, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva pari al 18%.

L’assunzione di tale valore quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili in deduzione con le predette modalità.

L’imposta sostitutiva:

  • va versamento il 30.11.2025;
  • può essere rateizzata fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a partire dal 30.11.2025 (sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo).

 

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI “A REGIME” – comma 30

È confermata l’introduzione “a regime” della rideterminazione del costo d’acquisto di:

  • terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
  • partecipazioni (anche possedute a titolo di proprietà / usufrutto), anche negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

terreni / partecipazioni devono essere posseduti alla data dell’1.1 di ciascun anno, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.11 del medesimo anno il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima.

In sede di approvazione è stato previsto l’aumento dal 16% al 18% dell’imposta sostitutiva da versare entro la predetta data (unica soluzione / prima rata di massimo 3 rate annuali di pari importo). In caso di versamento rateale, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo.

Quanto sopra accennato in merito alla rivalutazione delle partecipazioni non è applicabile ai fini della determinazione ex art. 68, comma 2-bis, TUIR delle plus/minusvalenze realizzate da società / enti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.

 

ASSEGNAZIONE / CESSIONE AGEVOLATA BENI D’IMPRESA / TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE – commi da 31 a 36

In sede di approvazione è riproposta l’assegnazione / cessione agevolata di beni immobili e mobili ai soci, consentendo alle società di persone / capitali di assegnare / cedere ai soci, a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva:

  • gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione;
  • i beni mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.

L’assegnazione / cessione va effettuata entro il 30.9.2025 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30.9.2024, ovvero che vengano iscritti entro il 30.1.2025 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all’1.10.2024.

È altresì prevista la trasformazione agevolata in società semplice per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni agevolabili (immobiliari di gestione).

A tal fine, come accennato, è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP pari all’8% (10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d’imposta precedenti l’assegnazione / cessione / trasformazione) calcolata sulla differenza tra:

  • il valore normale dei beni assegnati ovvero, in caso di trasformazione, dei beni posseduti all’atto della trasformazione;
  • il costo fiscalmente riconosciuto.

Per le assegnazioni / cessioni soggette ad imposta di registro è prevista la riduzione alla metà delle relative aliquote e l’applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa.

Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci, nonché quelle delle società che si trasformano, sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva dovuta nella misura del 13%.

Relativamente agli immobili la società può richiedere che il valore normale sia determinato su base catastale, ossia applicando alla rendita catastale rivalutata i moltiplicatori in materia di imposta di registro ex art. 52,DPR n. 131/86. In caso di cessione, per la determinazione dell’imposta sostitutiva, il corrispettivo, se inferiore al valore normale del bene ex art. 9, TUIR, o al valore catastale, è computato in misura non inferiore ad uno dei 2 valori.

È inoltre disposto che:

  • il costo fiscalmente riconosciuto delle quote / azioni possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva;
  • nei confronti del socio assegnatario non sono applicabili le disposizioni dell’art. 47, TUIR, commi 1 e da 5 a 8. Di conseguenza, in capo al socio assegnatario (di società di capitali) è prevista la tassazione degli utili in natura sulla parte eccedente la somma assoggettata ad imposta sostitutiva da parte della società. Tuttavia il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni / quote possedute.

Il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta va effettuato:

  • nella misura del 60% entro il 30.9.2025;
  • il rimanente 40% entro il 30.11.2025.

 

ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRENDITORE INDIVIDUALE – comma 37

In sede di approvazione è riproposta l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale.

L’agevolazione, con effetto dall’1.1.2025:

  • è riconosciuta con riferimento agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 31.10.2024;
  • riguarda le estromissioni poste in essere dall’1.1 al 31.5.2025;
  • richiede il versamento dell’imposta sostitutiva dell’8%:
    • nella misura del 60% entro il 30.11.2025;
    • il rimanente 40% entro il 30.6.2026.

L’imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

 

DETRAZIONI LAVORI EDILIZI – commi 54 e 56

Nell’ambito della Finanziaria 2025 sono previste una serie di modifiche riguardanti sia le detrazioni “ordinarie” che il “Superbonus”, in parte già presenti nel testo del disegno di legge ed in parte introdotte in sede di approvazione definitiva.

In particolare si evidenzia che per le spese 2025:

− la detrazione “ordinaria” spettante per gli interventi di recupero edilizio / riqualificazione energetica / riduzione del rischio sismico è ridotta al 50% se i lavori sono eseguiti sull’abitazione principale dal proprietario / titolare di un diritto reale di godimento. Negli altri casi la detrazione è ridotta al 36%;

− il “Superbonus” del 65% (per condomini ed edifici con più unità immobiliari) riguarda esclusivamente gli interventi per i quali, alla data del 15.10.2024, risulta presentata la CILA / richiesta del titolo abilitativo per la demolizione e ricostruzione;

− non rientrano più tra le spese agevolabili quelle relative alla sostituzione dell’impianto esistente con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

 

REVERSE CHARGE APPALTI MOVIMENTAZIONE MERCI – commi da 57 a 63

In base all’art. 17, comma 6, lett. a-quinquies), DPr n. 633/72 sono soggette a reverse charge le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati / rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Ora, in sede di approvazione è stata aggiunta la previsione che le predette prestazioni sono rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica.

La nuova disposizione non è applicabile alle operazioni soggette a split-payment ex art. 17-ter, DPR n. 633/72 né alle Agenzie per il lavoro di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 276/2003.

L’efficacia della predetta disposizione è subordinata all’autorizzazione UE.

E’ comunque previsto che, per le prestazioni di servizi di cui alla citata lett. a-quinquies), rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica, il prestatore e il committente possono optare per il pagamento dell’IVA da parte di quest’ultimo in nome e per conto del prestatore (solidalmente responsabile dell’imposta dovuta). è data la possibilità quindi di applicare una sorta di split-payment anche tra imprese.

In tal caso:

  • la fattura è emessa dal prestatore;
  • l’imposta è versata dal committente con il mod. F24, senza possibilità di compensazione, entro il 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore.

L’opzione ha durata triennale ed è comunicata dal committente all’Agenzia delle Entrate.

La definizione dei termini / modalità delle nuove disposizioni sono demandate ad un apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

 

ALIQUOTA IVA 5% CORSI ATTIVITÀ SPORTIVA ALPINISTICA – comma 64

In sede di approvazione l’aliquota IVA ridotta del 5% già applicabile ai corsi di attività sportiva invernale è stata estesa anche ai corsi di attività sportiva alpinistica, come individuata dall’art. 2, comma 1, lett. c), Legge n. 6/89, relativa all’ordinamento delle guide alpine.

 

MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI – commi da 74 a 77

Al fine di far “emergere in modo puntuale l’eventuale incoerenza tra incassi (da transato elettronico) e scontrini emessi“, con l’integrazione dell’art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 in materia di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi è confermato che il Registratore telematico (RT) deve garantire, oltre all’inalterabilità e sicurezza dei dati, anche la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.

A tal fine lo strumento (hardware / software) tramite il quale sono accettati i pagamenti elettronici deve essere sempre collegato al RT mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi e dei pagamenti giornalieri.

Inoltre, per effetto dell’integrazione dell’art. 11, commi 2-quinquies e 5, D.Lgs. n. 471/97, sono introdotte le seguenti specifiche sanzioni:

  • € 100 per ciascun invio (nel limite di € 1.000 per trimestre) in caso di violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei predetti pagamenti elettronici, senza possibilità di applicazione del cumulo giuridico;
  • da € 1.000 a € 4.000 in caso di mancato collegamento del RT agli strumenti di pagamento elettronico.

Le novità in esame sono applicabili dall’1.1.2026

 

INDICAZIONE CIN NEL MOD. REDDITI / 730 / CU – comma 78

È confermato l’obbligo di indicare nel mod. REDDITI / 730 / CU il Codice identificativo nazionale (CIN) attribuito:

  • alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alla locazione per fini turistici;
  • agli immobili destinati alle locazioni brevi;
  • alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extra alberghiere.

Il CIN deve essere indicato anche nella comunicazione dei dati, presentata entro il 30.6 dell’anno successivo, dei contratti di locazione breve stipulati dai soggetti esercenti attività di intermediazione immobiliare.

 

TRACCIABILITÀ SPESE TRASFERTA / RAPPRESENTANZA – commi da 81 a 83

è confermato che dal 2025 la non tassazione / deducibilità delle seguenti spese è subordinata al pagamento con modalità tracciate (versamento bancario / postale, carte di debito / credito e prepagate, assegni bancari / circolari):

  • rimborso spese trasferte / missioni fuori dal territorio comunale, quali vitto, alloggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, Legge n. 21/92, di lavoratori dipendenti (ex art. 51, comma 5, TUIR);
  • spese prestazioni alberghiere / somministrazione di alimenti / bevande / viaggi e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, Legge n. 21/92addebitate analiticamente al cliente, nonchè rimborso analitico delle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposte a lavoratori autonomi (ex art. 54, comma 6-ter, TUIR);
  • spese vitto / alloggio, nonchè rimborso analitico spese di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, Legge n. 21/92, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposte a lavoratori autonomi (ex art. 95, comma 3-bis, TUIR);
  • spese di rappresentanza (ex art. 108, comma 2, TUIR).

Le nuove disposizioni sono applicabili anche ai fini IRAP.

Merita evidenziare che rientrano tra i autoservizi pubblici non di linea quelli che nel contempo:

  • provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa al trasporto pubblico;
  • vengono effettuati a richiesta dei trasportati / trasportato, in modo non continuativo / periodico.

Rientrano tra le predette fattispecie il servizio taxi e di noleggio con conducente.

 

SOTTOSCRIZIONE DIGITALE PROCESSI VERBALI – comma 86

è confermato che, con la modifica del comma 2 dell’art. 38-bis, DPR n. 600/73, l’Agenzia delle Entrate, d’intesa con la GdF, deve disciplinare la procedura di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine dell’attività di controllo prevedendo, per i verbalizzanti, la possibilità di firma digitale per la copia informatica del documento preventivamente sottoscritto, anche via analogica, dal contribuente.

 

NOVITÀ LAVORATORI FRONTALIERI – comma da 97 a 99

telelavoro

è confermato che, nel periodo 1.1.2024 e fino all’entrata in vigore del Protocollo di modifica dell’accordo Italia – Svizzera del 23.12.2020, i lavoratori frontalieri, ossia i soggetti:

  • fiscalmente residenti in un Comune il cui territorio si trova, in tutto o in parte, nella zona di 20 Km dal confine con l’altro Stato;
  • esercenti un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato per un datore di lavoro residente / una stabile organizzazione / base fissa di tale altro Stato;
  • che rientrano, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza;

possono svolgere fino al 25% dell’attività di lavoro in modalità telelavoro, presso il domicilio nello Stato di residenza, fino ad un massimo del 25% del tempo di lavoro, senza perdere lo status di lavoratore frontaliere.

Ai fini dell’imposizione della retribuzione nello Stato in cui l’attività è svolta, l’attività in modalità telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza è considerata effettuata nell’altro Stato presso il datore di lavoro fino ad un massimo del 25% del tempo di lavoro.

retribuzioni convenzionali

Con una norma di carattere interpretativo è confermato che l’art. 51, comma 8-bis, TUIR, che prevede la determinazione in base alle retribuzioni convenzionali del reddito di lavoro dipendente, è applicabile anche ai redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che, nell’arco di 12 mesi, soggiornano nello Stato estero per più di 183 giorni ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana.

 

BONUS ELETTRODOMESTICI – comma da 107 a 111

In sede di approvazione, al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo industriale e dei relativi livelli occupazionali e di favorire l’incremento dell’efficienza energetica nell’ambito domestico, la riduzione dei consumi, è riconosciuto, per il 2025, un contributo per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica non inferiore alla nuova classe energetica B, prodotti nell’UE, con contestuale smaltimento dell’elettrodomestico sostituito. Il predetto contributo:

  • è concesso in misura non superiore al 30% del costo di acquisto e per un importo non superiore a €100 per ciascun elettrodomestico (€ 200 se il nucleo familiare dell’acquirente ha un ISEE inferiore a € 25.000 annui);
  • è fruibile per l’acquisto di un solo elettrodomestico.

La definizione dei criteri / modalità / termini di erogazione del bonus in esame è demandata al MiMiT.

 

FONDO GARANZIA MUTUI PRIMA CASA – commi da 112 a 115

È confermata la proroga al 31.12.2027 del termine di cui all’art. 64, comma 3, DL n. 73/2021 (già differito dal 30.6 al 30.9.2023 dal DL n. 51/2023, c.d. “Decreto Omnibus”, dal 30.9 al 31.12.2023 dal DL n. 132/2023, c.d. “Decreto Proroghe” e dal 31.12.2023 al 31.12.2024 dalla Legge n. 213/2023) per la presentazione della domanda per usufruire dell’aumento all’80% della misura massima della garanzia concedibile dal Fondo garanzia “prima casa” di cui all’art. 1, comma 48, lett. c), Legge n. 147/2013 per i finanziamenti superiori all’80% del prezzo d’acquisto (compresi gli oneri accessori) da parte delle giovani coppie / nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP, nonché dei giovani che non hanno compiuto 36 anni di età.

L’accesso al predetto Fondo è riservato ai soggetti con un ISEE non superiore a € 40.000.

È confermato inoltre l’incremento di ulteriori € 130 milioni per il 2025 e di € 270 milioni per il 2026 e 2027 del Fondo di garanzia in esame. Sono infine prorogate al 31.12.2027 le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 9 a 13, Legge n. 213/2023 (Finanziaria 2024) che prevedono, tra l’altro:

  • l’inclusione tra le categorie aventi priorità per l’accesso al predetto fondo dei:
  1. a) nuclei familiari con 3 figli di età inferiore a 21 anni e un ISEE non superiore a € 40.000;
  2. b) nuclei familiari con 4 figli di età inferiore a 21 anni e un ISEE non superiore a € 45.000;
  3. c) nuclei familiari con 5 o più figli di età inferiore a 21 anni e un ISEE non superiore a € 50.000;
  • che per le domande di finanziamento con limite di finanziabilità (rapporto finanziamento e prezzo di acquisto dell’immobile comprensivo degli oneri accessori) superiore all’80%, presentate dal 31.1 al 31.12 dell’anno di riferimento, la garanzia del predetto Fondo è rilasciata nella misura massima:
    • dell’80% sui finanziamenti concessi a nuclei familiari della lett. a);
    • dell’85% sui finanziamenti concessi ai nuclei familiari della lett. b);
    • del 90% sui finanziamenti concessi ai nuclei familiari della lett. c).

In sede di approvazione, con la modifica dell’art. 1, comma 48, lett. c), Legge n. 147/2013, Finanziaria 2014, è modificato il criterio soggettivo di concessione della garanzia del predetto Fondo. Ora, la garanzia è concessa esclusivamente (in luogo di “prioritariamente”) a favore delle giovani coppie / nuclei familiari monogenitoriali con figli minori / conduttori di alloggi IACP, comunque denominati / giovani che non hanno compiuto 36 anni.

 

IMPOSTA DI REGISTRO PRIMA CASA – comma 116

L’art. 1, comma 55, Legge n. 208/2015 modificando l’art. 1, Nota II-bis, della Tariffa, parte prima, DPR n. 131/86, in materia di agevolazioni “prima casa”, ha previsto che il soggetto già proprietario della “prima casa” può acquistare la “nuova prima casa” applicando le relative agevolazioni (aliquota ridotta dell’imposta di registro pari al 2%) anche se risulta ancora proprietario del primo immobile a condizione che lo stesso sia venduto entro un anno dal nuovo acquisto.

In sede di approvazione la citata Nota II-bis è stata modificata “prorogando” di 12 mesi (passando da 1 anno a 2 anni) il periodo di tempo per l’alienazione degli immobili da destinare a prima abitazione.

Se entro detto termine (2 anni) la “vecchia prima casa” non viene venduta, vengono meno le condizioni che consentono l’applicazione dell’aliquota ridotta.

 

CONTRIBUTO STUDENTI FUORI SEDE – comma 120

In sede di approvazione è stato incrementato di € 1 milione per il 2025 e di € 2 milioni per il 2026 e 2027 il fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede:

  • iscritti a Università statali;
  • appartenenti ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a € 20.000;
  • che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l’alloggio;
  • residenti in luogo diverso rispetto a quello di ubicazione dell’immobile locato.

 

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA NUOVI ARTIGIANI E COMMERCIANTI – comma 186

In sede di approvazione è previsto che i soggetti che si iscrivono nel 2025 per la prima volta alla Gestione IVS artigiani / commercianti di cui al comma 1 dell’art. 1, Legge n. 233/90, che percepiscono redditi d’impresa, anche in regime forfetario, possono chiedere la riduzione contributiva al 50%.

La riduzione può essere chiesta anche dai collaboratori di imprese familiari.

La riduzione contributiva, richiesta dall’interessato all’INPS:

  • è riconosciuta per 36 mesi senza soluzione di continuità dalla data di avvio dell’attività d’impresa / primo ingresso nella società avvenuta nel periodo compreso tra l’1.1 – 31.12.2025;
  • è alternativa rispetto ad altre misure agevolative che prevedono riduzioni di aliquota.

L’agevolazione in esame è concessa nel rispetto dei limiti / condizioni di cui al Regolamento UE n. 2831/2023 in materia di aiuti “de minimis”.

 

 

BONUS NUOVE NASCITE – comma da 206 a 208

Per il 2025, al fine di incentivare la natalità / contribuire alle spese per il suo sostegno, è confermato il riconoscimento di un importo una tantum pari a € 1.000 (non tassato) per ogni figlio nato / adottato, a condizione che il nucleo familiare sia residente in Italia e abbia un ISEE non superiore a € 40.000 annui (non rilevano le erogazioni relative all’Assegno unico e universale).

Possono richiedere il bonus, tramite apposita domanda all’INPS:

  • i cittadini italiani / UE, o suoi familiari, titolari di permesso di soggiorno / diritto di soggiorno permanente;

ovvero

  • i cittadini extraUE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo / titolari di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi / titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi.

 

DETRAZIONE IRPEF CANI GUIDA – comma 229

In sede di approvazione è stato modificato il comma 1-quater del citato art. 15, con l’aumento della detrazione IRPEF da € 1.000 a € 1.100 per le spese di mantenimento dei cani guida dei soggetti non vedenti.

 

IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI PRODUTTIVITÀ – comma 385

È confermata per il 2025, 2026 e 2027 la riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva applicabile, ai sensi dell’art. 1, comma 182, Legge n. 208/2015 (Finanziaria 2016), salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività / redditività / qualità / efficienza / innovazione, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresanel limite di € 3.000 (€ 4.000 se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro con riferimento alle somme erogate in forza di contratti di secondo livello sottoscritti fino al 24.4.2017).

Tale previsione riguarda i titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato non superiore, nell’anno precedente quello di percezione, a € 80.000.

 

NOVITÀ WELFARE AZIENDALE – commi da 386 a 391

Nell’ambito delle misure fiscali relative al welfare aziendale sono confermate le seguenti novità.

agevolazione NEO ASSUNTI

Ai neo assunti a tempo indeterminato dall’1.1 al 31.12.2025:

  • titolari nell’anno precedente di un reddito di lavoro dipendente non superiore € 35.000;
  • che trasferiscono la residenza oltre un raggio di 100 Km, calcolato tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro;

il datore di lavoro può erogare / rimborsare somme per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dal dipendente che non concorrono a formare il reddito del lavoratore stesso.

La non tassazione di tali somme trova applicazione:

  • nel limite massimo di € 5.000 annui;
  • per i primi 2 anni dall’assunzione;
  • solo ai fini fiscali e non ai fini contributivi / ISEE / per l’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Per fruire di tale beneficio, il dipendente è tenuto a fornire al datore di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il luogo di residenza nei 6 mesi precedenti l’assunzione.

 

LIMITE fringe benefit non tassati

Analogamente agli anni scorsi, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3, TUIR, in base al quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti / servizi prestati di importo non superiore a € 258,23 nel periodo d’imposta, è confermato che per il 2025, 2026 e 2027 non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di € 1.000:

  • il valore dei beni ceduti / servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
  • le somme erogate / rimborsate agli stessi lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica / gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi passivi del mutuo relativo alla prima casa.

Il predetto limite è aumentato a € 2.000 per i dipendenti con figli a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti / adottivi / affiliati / affidati previa apposita dichiarazione da rilasciare al datore di lavoro, con indicazione del codice fiscale dei figli.

 

PROROGA MAXI DEDUZIONE NUOVI DIPENDENTI – commi 399 e 400

È confermata la proroga, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 e per i 2 successivi (in generale, per il 20252026 e 2027), della maggiorazione del 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale, prevista a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato, limitatamente al 2024, dall’art. 4, D.Lgs. n. 216/2023.

In particolare la maxi deduzione spetta anche per gli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d’imposta rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente.

È inoltre stabilito che, ai fini della determinazione dell’acconto dovuto:

  • per il 2026, 2027 e 2028 si assume, quale imposta del periodo precedente (metodo storico), quella che si sarebbe determinata non applicando la maxi deduzione;
  • per il 2025, 2026 e 2027 non si tiene conto della maxi deduzione.

 

 

MINI IRES – commi da 436 a 444

Ritorna (soltanto per il 2025) la c.d. “Mini IRES” premiale, ossia la possibilità di applicare l’imposta nella misura ridotta del 20% anzichè in quella ordinaria del 24%.

Tale “premio” è riconosciuto alle imprese che:

− accantonano almeno l’80% dell’utile 2024 ad una specifica riserva;

− effettuano investimenti in beni strumentali nuovi (Industria 4.0 – Transizione 5.0) per un importo pari ad almeno il 30% dell’utile accantonato e comunque non inferiore al 24% dell’utile 2023 (l’ammontare degli investimenti deve essere comunque superiore a € 20.000);

− nel 2025 effettuano nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato, con un incremento occupazionale pari almeno all’1% rispetto al 2024. Inoltre:

− il numero di unità lavorative per anno (ULA) non deve diminuire rispetto alla media 2024-2022;

− l’impresa non deve aver fatto ricorso alla CIG nel 2024-2025.

 

CREDITO D’IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0 – commi da 427 a 429

CREDITO D’IMPOSTA INDUSTRIA 4.0 – commi da 445 a 448

In sede di approvazione della Finanziaria 2025 sono state introdotte importanti / rilevanti modifiche alla disciplina dei crediti d’imposta “Transizione 5.0” / “Industria 4.0”.

In particolare:

− con riferimento al bonus “Transizione 5.0”:

− è stata prevista un’aliquota unica per gli investimenti fino a € 10 milioni (ossia, 35%, 40% e 45% in base alla riduzione dei consumi energetici);

− è eliminato il divieto di cumulo con il credito d’imposta c.d. “ZES Unica Mezzogiorno” / ZLS;

− con riferimento al bonus “Industria 4.0”:

− è abrogata dal 2025 l’agevolazione riferita ai beni immateriali;

− è introdotto un limite di spesa (€ 2.200 milioni) agli investimenti in beni materiali effettuati nel 2025 (o 30.6.2026).

 

RIFINANZIAMENTO “NUOVA SABATINI” – comma 461

Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, è confermato l’incremento delle risorse disponibili di € 400 milioni per il 2025, € 100 milioni per il 2026 e € 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, a favore della c.d. “Nuova Sabatini“.

 

 

PROROGA CREDITO D’IMPOSTA ZES UNICA MEZZOGIORNO – commi dal 485 al 491

È confermato il riconoscimento anche per il 2025 del contributo di cui all’art. 16, Legge n. 124/2023, riconosciuto sotto forma di credito d’imposta alle imprese che effettuano investimenti nel periodo 1.1 – 15.11.2025 in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno, c.d. “ZES Unica Mezzogiorno”.

In sede di approvazione è stato aumentato a € 2.200 milioni (in precedenza € 1.600 milioni) il limite di spesa del credito d’imposta in esame.

In particolare i soggetti interessati, ai fini della fruizione del credito d’imposta in esame, comunicano all’Agenzia delle Entrate, dal 31.3 al 30.5.2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16.11.2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15.11.2025.

A pena di decadenza dall’agevolazione, i soggetti che hanno presentato la predetta comunicazione, inviano dal 18.11 al 2.12.2025 all’Agenzia una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il 15.11.2025 degli investimenti indicati nella comunicazione originaria.

RISPETTO limite di spesa / credito D’IMPOSTA SPETTANTE

Al fine del rispetto del limite di spesa previsto per il 2025 l’ammontare massimo del bonus fruibile da ciascun beneficiario sarà rideterminato considerando l’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota dall’Agenzia con uno specifico Provvedimento.

Tale percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative.

 

DETASSAZIONE MANCE SETTORE RICETTIVO / RISTORAZIONE – comma da 520

Come previsto dall’art. 1, comma 58, Legge n. 197/2022, Finanziaria 2023, le “somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici“, ossia le c.d. “mance“, delle strutture ricettive / esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5, Legge n. 287/91:

  • costituiscono redditi di lavoro dipendente;
  • sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva pari al 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro, applicata dal sostituto d’imposta. In sede di approvazione il predetto limite è stato aumentato al 30%;
  • sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali / assistenziali e dei premi INAIL e non sono computate ai fini del calcolo del TFR;
  • concorrono alla formazione del reddito rilevante per il riconoscimento di deduzioni / detrazioni / benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, quando è richiesto un determinato requisito reddituale.

Le predette disposizioni sono applicabili soltanto nel settore privato e ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a € 50.000. In sede di approvazione tale soglia è stata aumentata a € 75.000.

 

 

 

ESENZIONE IMU FABBRICATI MARCHE / UMBRIA – comma 679

A seguito dell’introduzione del nuovo comma 560-bis all’art. 1, Legge n. 213/2023per il 2025 (fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati nel caso in cui la ricostruzione / agibilità intervengano prima del 31.12.2025), sono esenti IMU, i fabbricati ad uso abitativo, ubicati nelle Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito le Marche, il 9.11.2022 / l’Umbria, il 9.3.2023, per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del CdM 11.4.2023 e 6.4.2023, i cui effetti sono stati estesi dalla deliberazione del CdM 31.5.2023, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente / parzialmente.

 

VERIFICHE ORGANO DI CONTROLLO SOCIETÀ CHE RICEVONO CONTRIBUTI “SIGNIFICATIVI” – comma 857

In sede di approvazione è stato previsto che gli organi di controllo, anche in forma monocratica, già costituiti / da costituire, delle società / enti / organismi / Fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, “un contributo di entità significativa” a carico dello Stato, provvedono:

  • allo svolgimento dei compiti e secondo le responsabilità agli stessi attribuiti dalla normativa vigente ad effettuare apposite attività di verifica finalizzate ad accertare che l’utilizzo dei contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per i quali sono stati concessi;
  • a inviare al MEF una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate.

Con un apposito DPCM sarà individuata la definizione di “contributo di entità significativa“.

 

PEC AMMINISTRATORI IMPRESE COSTITUITE IN FORMA SOCIETARIA – comma 860

In sede di approvazione con la modifica dell’art. 5, comma 1, DL n. 179/2012, l’obbligo di disporre di una casella di posta elettronica certificata (PEC), da comunicare al Registro Imprese, già previsto per le ditte individuali / società, è esteso agli amministratori di società.

 

ACCANTONAMENTI ONERI STOCK OPTION – commi 862 e 863

Con l’introduzione del nuovo comma 6-bis all’art. 95, TUIR è confermato che per i soggetti che redigono il bilancio in base ai Principi contabili internazionali, i componenti negativi imputati a Conto economico in relazione alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con propri strumenti rappresentativi di capitale / azioni di altre società del gruppo sono deducibili al momento della relativa assegnazione.

Nel medesimo momento sono riconosciuti i maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio dalle società del gruppo i cui strumenti rappresentativi di capitale sono assegnati a seguito di tali operazioni.

Le novità in esame sono applicabili alle operazioni con pagamento basato su azioni i cui relativi oneri sono rilevati per la prima volta nei bilanci relativi all’esercizio in corso al 31.12.2025 o nei successivi.

 

 

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09.12.2024 Decreto “Milleproroghe”: polizze anticalamità

Decreto “Milleproroghe”: polizze anticalamità entro il 31 marzo 2025

Il Consiglio dei Ministri si è riunito nuovamente lo scorso 9 dicembre, approvando una serie di provvedimenti, tra i quali il decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di termini normativi (cd. decreto “Milleproroghe”). Il testo interviene con proroghe e modifiche normative, volte a garantire la continuità dell’azione amministrativa e ad introdurre misure organizzative essenziali per l’efficienza e l’efficacia dell’azione delle Pubbliche Amministrazioni.

Polizze anticalamità –

Una delle più rilevanti disposizioni riguardanti i termini normativi introdotte dal decreto in commento, è quella inserita nell’articolo relativo alle proroghe in materie di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

Si tratta della proroga al 31 marzo 2025, del termine per la stipula di contratti assicurativi in capo alle imprese, per la copertura dei rischi catastrofali, per consentire agli organismi associativi una compiuta azione informativa e divulgativa ed alle imprese una scelta ponderata e ragionata della migliore polizza, anche in ragione dei diversi rischi catastrofali indicati e definiti nella fonte secondaria.

Nello specifico, la sopra citata proroga, riguarda le imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero, ma stabile organizzazione in Italia, le quali sono tenute a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni di terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, verificatisi sul territorio nazionale.

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15.11.2024 Acconto Iva in scadenza il prossimo 27.12.2024

I contribuenti tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche Iva, ossia i possessori di partita Iva che esercitano attività di impresa o attività artistiche o professionali, di cui agli articoli 4 e 5, D.P.R. 633/1972, sono tenuti al versamento dell’acconto Iva entro il prossimo venerdì 27.12.2024.

Risultano, però, esonerati dal versamento dell’anticipo Iva:

  • i soggetti che hanno effettuato soltanto operazioni imponibili, esenti o non soggette ad imposta;
  • i produttori agricoli con volume d’affari inferiore a 7.000 euro, di cui all’articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972;
  • i contribuenti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale, per i quali l’articolo 74, D.P.R. 633/1972, consente il versamento dell’Iva con le stesse modalità previste per l’imposta sugli intrattenimenti;
  • le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro-loco in regime forfettario, che abbiano esercitato l’opzione di cui all’articolo 1, comma 1, L. 398/1991;
  • i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta;
  • coloro, imprenditori individuali, che hanno dato in affitto l’unica azienda, entro il 30.9.2023, se contribuenti trimestrali, ovvero entro il 30.11.2023, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette ad Iva.

Inoltre, sono esonerati i soggetti che non dispongono dei dati storico o previsionale Iva; in particolare, a titolo esemplificativo, sono esonerati:

  • i “contribuenti mensili” che hanno cessato l’attività entro il 30.11.2024;
  • i “contribuenti trimestrali” che hanno cessato l’attività entro il 30.9.2024;
  • i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel 2024 e, di conseguenza, non possiedono un dato storico per il calcolo dell’acconto;
  • coloro che hanno chiuso il periodo di imposta 2023 con un credito Iva;
  • coloro che prevedono di chiudere la contabilità Iva con una eccedenza detraibile di imposta e, pertanto, un versamento ulteriore non farebbe altro che aumentare il credito già esistente.

 

L’importo dovuto in acconto, da versare all’Erario entro venerdì 27.12.2024, può essere calcolato scegliendo alternativamente, in base alla convenienza, il metodo “storico”, o il “previsionale” ovvero quello “analitico effettivo”.

Il metodo storico: l’acconto Iva è pari all’88% del versamento effettuato, o che dovrebbe essere stato effettuato, per il mese, ovvero per il trimestre, dell’anno precedente, al lordo dell’acconto dovuto per l’anno precedente.

In particolare, la base di calcolo, su cui applicare l’88% dovuto, è pari al debito d’imposta risultante:

  • per i contribuenti mensili, dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre 2023;
  • per i contribuenti trimestrali ordinari, dalla dichiarazione annuale Iva 2024, relativa al periodo di imposta 2023, e dalla comunicazione della liquidazione periodica Iva relativa all’ultimo trimestre 2023, quale la differenza tra il totale dell’Iva dovuta (VL38 da dichiarazione annuale Iva) e gli interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale (VL36 da dichiarazione annuale Iva), una volta aumentato dell’acconto dovuto (VP13 da comunicazione della liquidazione periodica ovvero VH17 da dichiarazione annuale Iva);
  • per i contribuenti trimestrali “speciali”, quali autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, ecc., occorre fare riferimento alla liquidazione periodica del quarto trimestre dell’anno 2023.

Il metodo previsionale: l’acconto Iva è pari all’88% di una stima del debito che si ritiene di maturare fino al 31.12.2024.

Il metodo analitico: l’acconto Iva è pari al 100% delle operazioni effettuate fino al 20.12.2024.

L’acconto Iva deve essere versato con modello F24, in un’unica soluzione, indicando, all’interno della sezione Erario, i seguenti codici tributo:

  • 6013, per i contribuenti mensili;
  • 6035, per i contribuenti trimestrali.

Infine, si evidenzia che l’acconto Iva non è dovuto se di importo inferiore a 103,29 euro.

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29.10.2024 Concordato preventivo: Il prossimo 31 ottobre la scadenza

Introdotto dagli articoli 6 e seguenti del d.lgs. n. 13 del 2024, attuativo della legge delega per la riforma fiscale, il Concordato consente per due anni di pagare le tasse sulla base di una proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate, coerente con i dati contenuti nelle banche dati a disposizione dell’Amministrazione finanziaria e i redditi dichiarati dal contribuente.

Il Concordato Preventivo Biennale si rivolge ai soggetti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) e a coloro che hanno aderito al regime forfettario (per il primo anno di applicazione del CPB, ovvero per il solo periodo d’imposta 2024, la proposta per i soggetti forfettari è valida per un solo anno. A regime, ovvero dal 2025, il Concordato è valido per due anni anche per i forfettari).

I soggetti che aderiscono alla proposta di CPB accedono a specifici benefici premiali (compresi quelli relativi all’imposta sul valore aggiunto) e, salvo che ricorrano le cause di decadenza previste dalla legge, sono esclusi dagli accertamenti tributari. In particolare, se il contribuente accetta la proposta, i maggiori redditi effettivamente conseguiti durante il biennio 2024 e 2025 non verranno considerati ai fini del calcolo delle imposte. Inoltre, sulla parte di reddito concordato eccedente il reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente (il 2023), verrà applicata un’imposta sostitutiva che:

  • per i soggetti ISA -> varia dal 10% al 15%, in base al punteggio ottenuto;
  • per i forfettari -> 10% o 3% per forfettari start up.

Invece, nel caso in cui non accetti la proposta o decada dal CPB, il contribuente verrà inserito in liste selettive e potrà essere soggetto a controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. Resta inteso che, qualora il contribuente abbia correttamente adempiuto agli obblighi tributari, non vi sarà nessuna ulteriore conseguenza in termini di accertamenti fiscali.

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30.09.2024 Patente sicurezza cantieri: regole e modalità domanda

Dal 1° ottobre 2024 parte il nuovo obbligo della patente per i cantieri edili. In attesa della piattaforma va inviata una PEC con autocertificazione valida fino al 1° novembre.

L’articolo 19 interviene sull’articolo 27 del TU sicurezza (81/2008) e introduce l’obbligo per imprese e lavoratori autonomi, a far data dal 1° ottobre 2024 ai fini dell’accesso ai cantieri edili del possesso di una patente rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Essa rappresenta un vero e proprio titolo abilitante, senza il quale le imprese e i lavoratori autonomi non potranno svolgere attività nei cantieri in oggetto.

 

Soggetti interessati

Ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”. I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri. Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.).

 

Esclusioni dall’Obbligo di Ottenere la Patente

 Esistono alcune categorie esentate dall’obbligo di conseguire la patente a crediti:

  1. Coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale: aziende o lavoratori che non eseguono materialmente lavori in cantiere, ma si limitano a fornire beni o servizi di natura intellettuale
  2. Imprese in possesso della certificazione SOA di classe pari o superiore alla III, come previsto dall’art. 100, comma 4, del D.lgs. 36/2023. Tali imprese sono già qualificate per eseguire appalti pubblici e non sono tenute all’ottenimento della patente.
  3. Imprese e lavoratori autonomi stabiliti in altri Stati membri dell’UE o in Paesi non UE, che possiedono un documento equivalente rilasciato dall’autorità competente del loro Paese, purché riconosciuto secondo la legge italiana.

 

Requisiti per Ottenere la Patente

AI fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

  1. a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
  2. b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008; 
  3. c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità; 
  4. d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente; 
  5. e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente; 
  6. f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente. 

 

Modalità operative e tempistiche

 La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE. Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione.

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).

Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, pertanto, eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono presidiate da sanzione penale ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R.

In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente è comunque possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.

L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it

Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

A partire dal 1° novembre non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

 

Sospensione e Revoca della Patente

 Il Decreto prevede che la patente possa essere sospesa per un periodo massimo di 12 mesi nel caso di gravi violazioni delle norme di sicurezza, quali infortuni mortali o incidenti che comportino una inabilità permanente dei lavoratori. La revoca definitiva potrà essere applicata qualora venga accertata la falsità delle dichiarazioni fornite per il rilascio della patente. Decorsi 12 mesi dalla revoca, sarà possibile richiedere una nuova patente.

 

Sistema di Crediti

 Alla patente verrà attribuito un punteggio iniziale di 30 crediti, che potrà essere incrementato fino a un massimo di 100 crediti attraverso attività formative, investimenti in sicurezza e altre misure preventive. Il sistema di punteggio è pensato per incentivare le imprese e i lavoratori autonomi a migliorare costantemente i loro standard di sicurezza.

 

Attribuzione dei crediti ulteriori:

La richiesta di attribuzione di ulteriori crediti sulla patente sarà possibile solo ad esito delle integrazioni della piattaforma informatica, di cui si darà notizia sul sito internet di questo Ispettorato, unitamente alle modalità operative da seguire. Per i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei relativi requisiti, i crediti ulteriori saranno attribuiti con decorrenza “retroattiva”, stante l’espressa previsione contenuta all’art. 5, comma 5, del D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 (“i crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione della domanda (…) se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito”). Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori saranno invece attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente.

 

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09.09.2024 Sistema Tessera Sanitaria 1° semestre 2024

Entro il 30 settembre 2024 i soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata 2025, dovranno provvedere alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie sostenute dai contribuenti nel 1° semestre 2024.

Con il Decreto Ministeriale dell’8 febbraio 2024 è stata definita la semestralità per gli invii delle spese sanitarie ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata.

Al fine di recepire le istanze delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, degli operatori e degli intermediari, con una modifica apportata dall’art.12 del Dlgs in materia di Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, di attuazione della Riforma fiscale (Legge n. 111 del 09.08.2023) è stato disposto che i soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dal 1° gennaio 2024 dovranno provvedere alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale.

Il decreto dispone che, per le spese sanitarie sostenute a partire dal 1° gennaio 2024, la trasmissione dei relativi dati è effettuata con cadenza semestrale, secondo le seguenti scadenze:

  • entro il 30 settembre di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nel primo semestre del medesimo anno;
  • entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2025, per le spese sanitarie sostenute nel secondo semestre dell’anno precedente.

La trasmissione delle spese veterinarie, è effettuata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le medesime spese veterinarie sono state sostenute (per le spese relative al 2024, il termine slitta al 17 marzo 2025 in quanto il 16 cade di domenica)

Viene di fatto eliminato l’obbligo di invio entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, pertanto i termini di invio per il 2024 sono:

  • entro il 30 settembre 2024 invio dei dati relativi al primo semestre 2024 (gennaio – giugno),
  • entro il 31 gennaio 2025 invio dei dati relativi al secondo semestre 2024 (luglio – dicembre).

In caso di errata trasmissione dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie, la trasmissione dei dati corretti va effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza.

Calendario scadenze 2024 invio spese sanitarie al Sistema TS 

 

Trasmissione spese sostenute nel 2024 Scadenza
Invio dei dati di spesa sanitaria da parte dei soggetti tenuti
(1° semestre 2024: data pagamento dal 01/01/2024 al 30/06/2024)
30 settembre 2024
(DM 8/2/2024)

 

Invio dei dati di spesa sanitaria da parte dei soggetti tenuti
(2° semestre 2024: data pagamento dal 01/07/2024 al 31/12/2024)
31 gennaio 2025
(DM 8/2/2024)
 

Disponibilità della funzione on line sul sito www.sistemats.it per l’Opposizione da parte del cittadino all’utilizzo dei dati di spesa sanitaria

dal 9 febbraio all’8 marzo 2025
Invio dei dati di spesa veterinaria da parte dei soggetti tenuti (in inserimento)  

17 marzo 2025
(il 16 marzo è una domenica)

 

Per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si deve fare riferimento alla data di pagamento dell’importo di cui al documento fiscale, seguendo così la logica di cassa, di conseguenza avremo che:

  • per una fattura emessa il 29 giugno 2024 e pagata nel mese di luglio 2024, i dati relativi dovranno essere inviati entro il 31 gennaio 2025 (termine di invio dei dati del secondo semestre);
  • per una fattura emessa il 29 gennaio 2024 e pagata contestualmente alla sua emissione, i dati relativi dovranno essere inviati entro il 30 settembre 2024 (termine di invio dei dati del primo semestre).

 

 

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11.07.2024 Congedo parentale 2024 all’80%: novità nelle domande

La legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) ha innalzato l’importo dell’indennità di congedo parentale fruibile per madri o padri per un secondo mese, sul totale dei 6 previsti entro il 6° anno di vita del bambino. In particolare si prevede l’aumento dell’indennità (ordinariamente fissata al 30% della retribuzione imponibile)

  • all’80% per due mesi nel 2024 e 
  • all’80% per un mese e al 60% per un altro mese, a regime, a partire dal 2025.

La novità è applicabile ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità – di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del D.lgs.. 151/2001 – successivamente al 31 dicembre 2023.

Durata dei congedi parentali 

Attualmente   sulla durata del congedo parentale la normativa prevede che per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro per periodi che non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, (salvo il caso in cui il padre fruisca dell’astensione per almeno tre mesi, per cui si aggiunge un mese ulteriore)

Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

  • a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità obbligatorio per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
  • b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette
  • c) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto, l’affidamento esclusivo del figlio. In quest’ultimo caso, l’altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato.

Indennizzo Congedi parentali 2024

Nell’ambito dei limiti di durata citati spettano i seguenti indennizzi

  • – alla madre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibile all’altro genitore;
  • – al padre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
  • – a entrambi i genitori, in alternativa un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, fruibile anche in modalità ripartita tra i genitori, nei limiti individuali del singolo genitore e nel limite di coppia di 9 mesi indennizzabili.
  • – sono indennizzabili anche il decimo e l’undicesimo mese nel caso in cui il reddito personale del richiedente il congedo sia inferiore a 2,5 volte la pensione minima.

In caso di parto plurimo, il diritto al congedo parentale spetta, nei predetti limiti,  per ogni figlio.

Indennità secondo mese all’80% dal 2024: istruzioni operative

Si ricorda che il mese con indennità aumentata può essere utilizzato alternativamente dai due genitori o esclusivamente da uno di essi, anche in modalità spezzata (giorni o ore).

Successivamente vengono riepilogate le varie percentuali dell’indennità che i datori di lavoro sono tenuti a erogare per i congedi parentali fruibili entro i sei anni di vita del bambino, ovvero l’80% per il primo mese e per il secondo (solo se utilizzato nel 2024), o il 60% per il secondo mese utilizzato dal 2025 e il 30% per i successivi sette mesi (che possono arrivare a nove per i redditi inferiori a una certa soglia), fornendo anche diversi esempi pratici

Si segnala in particolare che il diritto al secondo mese di congedo con indennità maggiorata al 80%/60% :

  • è garantito per i bambini nati a partire dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dall’effettivo uso del congedo di maternità o paternità.
  • mentre per i nati nel 2023, spetta solo ai lavoratori che concludano il congedo obbligatorio  dopo il 31 dicembre 2023.
  • In caso contrario è applicabile un solo mese con indennità all80% come da normativa previgente

 

 

 

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31.05.2024 Videosorveglianza in azienda, tra privacy e diritti del lavoratore

Negli ultimi anni si è registrato un crescendo di installazioni di sistemi di videosorveglianza per rispondere ad un’impennata della domanda di sicurezza, soprattutto nei luoghi di lavoro

Le nuove tecnologie possono, potenzialmente, attuare un incisivo controllo a distanza sull’attività lavorativa, ma anche sulla vita privata del lavoratore, divenendo, in certi casi, strumenti invasivi che vanno a comprimere la privacy del soggetto filmato.

I principi generali a tutela della privacy dei dipendenti

La prima cosa da chiedersi quando si affronti il tema della protezione dei dati personali, in qualsiasi contesto, è chi sia il titolare del trattamento: ebbene, nel caso in esame quest’ultimo è il soggetto pubblico o privato che determina mini e modalità del trattamento dei dati personali mediante videosorveglianza.

Su questo soggetto si innesta il principio di responsabilizzazione (o “accountability”), introdotto dal GDPR del 2016, ai sensi del quale il titolare del trattamento è responsabile delle scelte e delle azioni messe in campo (art. 5.2 GDPR), e deve darne conto a tutti i soggetti ai quali appartengono i dati trattati (gli interessati), nonché in determinati casi al Garante per la protezione dei dati personali e all’autorità giudiziaria.

Una particolarità della materia risiede nella necessità della doppia informativa. Si tratta di un’informativa minima (il cartello “Area videosorvegliata” da collocare prima del raggio di azione della videocamera ed in una posizione chiaramente visibile) che esisteva già prima del GDPR e traeva la sua legittimità dall’art. 13 comma 3 del vecchio Codice Privacy, ed un’informativa invece completa, che deve essere resa conformemente a quanto disposto proprio dal GDPR.

Quest’ultima deve contenere una pluralità di informazioni essenziali: i dati di contatto del titolare del trattamento, quelli del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), se presente, le finalità del trattamento, la base giuridica che generalmente risiede nell’interesse legittimo del titolare ex art. 6, comma 1, lett. f) del GDPR, i destinatari del trattamento, l’eventuale trasferimento degli stessi all’estero, i diritti dell’interessato ex artt. 15, 16, 17, 18 e 21, ed infine le finalità del trattamento. Per quanto riguarda quest’ultime il punto 2 del provvedimento 2010 del Garante privacy individua alcune finalità del trattamento che possono essere utilizzate dai titolari: protezione e incolumità degli individui, protezione della proprietà, rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge, acquisizione di prove. Certo è che le finalità del trattamento debbano essere determinate, esplicite e legittime.

Videosorveglianza in azienda: cosa dice la legge

Quando si parla di installazione di sistemi di videosorveglianza nelle aziende, oltre alle regole in materia di tutela della privacy previste dal GDPR e analizzate nel paragrafo precedente, trovano applicazione le regole dettate a tutela del lavoratore. Ecco, quindi, che la materia impone di affiancare il GDPR all’altra normativa di riferimento, ossia lo Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970).

L’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori pone il divieto generale del controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. La norma, tuttavia, considera anche la necessità dell’imprenditore di installare impianti audiovisivi per altri fini espressamente indicati: esigenze organizzative e produttive, sicurezza sul lavoro, tutela del patrimonio aziendale. Si pensi, come esempi esemplificativi, ad ipotesi quali garantire tutela del patrimonio aziendale di fronte a danneggiamenti, o esigenze produttive quando vi sono macchinari che necessitano di un monitoraggio costante.

Il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali unitarie (RSU) o aziendali (RSA) devono sottoscrivere un accordo collettivo contenente la regolamentazione del funzionamento e dell’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza. Qualora invece l’accordo non venga raggiunto, o nel caso in cui in azienda non siano presenti la rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o aziendale (RSA), il datore di lavoro deve rivolgersi all’Ispettorato del Lavoro territoriale per chiedere ed ottenere un’autorizzazione all’installazione del’’impianto, depositando un’istanza ampiamente motivata.
Non è quindi sufficiente che i dipendenti siano semplicemente a conoscenza del’’installazione dell’impianto grazie ad un comunicato o ad un cartello informativo, tant’è che l’accordo o l’autorizzazione sono necessari anche qualora l’impianto entri in funzione nelle fasce orarie in cui l’azienda è vuota, e per altro verso, è irrilevante che l’impianto installato non sia funzionante.

La violazione di suddette prescrizioni è disciplinata e penalmente sanzionata dal combinato disposto degli artt. 4 e 38 della legge n. 300 del 1970.

 

 

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08.04.2024 Rimborso accise gasolio 1°trimestre 2024: istanze fino al 30 aprile

Dal 1° al 30 aprile 2024 è possibile presentare la dichiarazione, da parte delle imprese di autotrasporto, necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall’art. 24-ter del D.lgs. n.504/95, relativamente ai consumi di carburante effettuati nel primo trimestre 2024 (periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2024).

Per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2024, il beneficio in oggetto spetta per:

  • l’attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:
    • persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
    • persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
    • imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
  • l’attività di trasporto di persone svolta da:
    • enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di
      attuazione;
    • imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285;
    • imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997;
    • imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
  • l’attività di trasporto di persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

Rimborso accise gasolio autotrazione 1° trimestre 2024: presenta la dichiarazione

Sul sito Internet di questa Agenzia, all’indirizzo www.adm.gov.it (“Accise – Prodotti energetici – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2024 – Software gasolio autotrazione 1° trimestre 2024”) è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al primo trimestre 2024.

Come precisato con la Circolare n. 125/D, del 20.06.2000, sono competenti alla ricezione delle dichiarazioni:

  • per le imprese nazionali: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell’impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative;
  • per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa.
    Al fine di facilitare l’individuazione dell’Ufficio delle Dogane territorialmente competente alla ricezione della dichiarazione si rinvia all’elenco pubblicato al seguente link: “Uffici Dogane”.
  • per le imprese comunitarie di trasporto non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, ciascun esercente comunitario identifica l’Ufficio delle dogane cui spedire la dichiarazione di rimborso in base allo Stato Membro di appartenenza, secondo la tabella allegata (v. nota n.34315/RU del 28.01.2020).

Rimborso accise gasolio autotrazione 1° trimestre 2024: fruizione del credito

Per la fruizione del rimborso dell’importo sopra indicato, i soggetti interessati dovranno indicare nella dichiarazione presentata all’Ufficio delle dogane se intendono utilizzarlo:

  • mediante compensazione (utilizzando il CODICE TRIBUTO 6740, per il cui utilizzo si rinvia a quanto comunicato con la nota RU-57015 del 14.05.2015). Tali crediti potranno, quindi, essere compensati anche ove l’importo complessivo annuo dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di € 250.000,
  • o richiedere la restituzione in denaro, secondo le modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n.277. Per l’accreditamento su conto corrente in altro Stato dell’U.M.E. è richiesta l’indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number).

Termini di utilizzo credito maturato nel precedente trimestre

Relativamente ai crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre dell’anno 2023, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2025.

 

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